A partire dal 1 luglio 2022 anche i lavoratori forfettari che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi, o percepito compensi, superiori a 25.000 euro, sono stati inclusi nel perimetro della fatturazione elettronica.
Con l’articolo 18, comma 2, del D.L. 36/2022 è stato infatti eliminato l’esonero preesistente previsto dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015.
Per coloro che invece hanno conseguito ricavi o compensi pari o inferiori alla soglia dei 25.000 euro, l’obbligo di fatturazione elettronica decorre a partire dal 1 gennaio 2024. Si tratta di una novità introdotta in corso d’anno che riguarda i soggetti di piccole dimensioni: per questo motivo l’articolo 18, comma 3, del D.L. 36/2022 ha previsto un periodo transitorio di esonero dalle sanzioni, in modo da agevolare i lavoratori forfettari nel passaggio dalla fattura analogica a quella elettronica.
Fatturazione elettronica: sanzioni e termini
Nel dettaglio, per tutto il terzo trimestre 2022 non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, purché la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello in cui si è effettuata l’operazione. Ad esempio, quindi, le operazioni, che siano cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese di settembre potevano essere fatturate entro il 31 ottobre 2022, trasmettendo il file XML della e-fattura allo SdI, senza incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva fatturazione.
A partire da ottobre, invece, si applicano i termini ordinari di emissione delle fatture elettroniche, ossia:
- la fattura immediata va emessa e trasmessa allo SdI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (ai sensi dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972)
- per quanto riguarda le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto, o da un altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione e avente le caratteristiche definite dal D.P.R. 472/1996, ma anche per le prestazioni di servizi individuali attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, è possibile emettere una sola fattura, con il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 6 D.P.R 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, mentre le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione nel caso in cui si riferiscano a beni immobili, e nel momento della consegna o spedizione nel caso in cui si riferiscano a beni mobili.
Le fatture messe non devono riportare l’addebito dell’Iva, in quanto i contribuenti in regime forfettario non addebitano l’imposta in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitato sugli acquisti nazionali, comunitari o sulle importazioni.
Esempi
Volendo fare un’esemplificazione, ipotizziamo il caso di un professionista in regime forfettario che ha incassato una prestazione di servizi in data 31 ottobre ed emette una fattura immediata entro il 12 novembre, con riferimento al mese di ottobre. In altri termini, il professionista deve trasmettere entro il 12 novembre un file XML al Sistema di Interscambio, riportando nel campo “Data” il 31 ottobre, oltre che la Natura operazione N 2.2. e il Tipo dicumento TD01.
Una casistica diversa è quella delle cessioni di beni scortate da regolare DDT, come nell’ipotesi di una o più consegne effettuate nel mese di novembre nei confronti dello stesso cessionario italiano, per cui il cedente se avvalersi della fatturazione differita, emettendo una fattura unica in formato elettronico e trasmettendo un file XML allo SdI entro il 15 dicembre, con riferimento alla consegne effettuate a novembre. All’interno del file XML il campo “Data” potrà essere compilato con una data di novembre (ad es. ultimo ddt emesso oppure data fine mese), mentre i campi Natura operazione e Tipo documento andranno compilati, rispettivamente, con i codici N2.2 e TD24.
Le sanzioni in caso di ritardi
L’emissione o la trasmissione del file fattura oltre i termini prevede l’applicazione delle sanzioni ordinarie stabilite dal nostro ordinamento; resta ferma la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.
Il contribuente che viola gli obblighi riguardanti la documentazione e la registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile, di cui agli articoli 17 3 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, è punibile con una sanzione amministrazione compresa tra il cinque e il dieci percento dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro. Quando però la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito si applica una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Infine, le fatture dei forfettari sono soggette all’imposta di bollo, quando la somma documentata è superiore ai 77,74 euro. In merito all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo, l’articolo 22 D.P.R. 642/1972 prevede la solidarietà nel debito relativo da parte dell’emittente la fattura e del committente.
Nella pratica, tuttavia, con l’applicazione di bollo virtuale è sempre il cedente che è tenuto ad assolvere l’imposta, e, in caso di mancanze, la procedura di controllo dell’Agenzia delle Entrate notifica allo stesso il mancato assolvimento/conteggio del bollo in fattura. Come chiarito nella risposta 67/E/2020, infatti, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture (o sulle ricevute) è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione.
Nonostante l’obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo sia, in via principale, a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo potrebbe scegliere di riaddebitare la stessa al proprio committente.
Secondo l’Agenzia delle entrate, in questo caso, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva. In ottica di tracciato XML, tale conclusione comporta l’utilizzo della Natura operazione N2.2 in luogo della Natura N1, utilizzata abitualmente per tale tipologia di riaddebito.
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