Il 2022 inizia con nuove regole per i debitori nei confronti del Fisco: decadono le agevolazioni previste per l’emergenza Covid-19 e si perdono i benefici dei nuovi piani di rateizzazione delle cartella dopo il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.
Con il nuovo anno quindi terminano gli effetti della cosiddetta decadenza maggiorata a 10 rate e di quella super maggiorata a 18 rate: la prima agevolazione era stata concessa a coloro che avevano chiesto dilazioni durante la pandemia (a partire dall’8 marzo 2020 e dal 21 febbraio per le zone rosse), mentre la seconda era prevista per i contribuenti con rateizzazioni già in essere prima dell’emergenza coronavirus, ossia prima dell’8 marzo 2020.
Spariscono anche le facilitazioni stabilite per ottenere una dilazione: a partire dal 1 gennaio torna il tetto massimo di 60.000 euro di somme iscritte a ruolo, che permettono al contribuente di ottenere automaticamente una rateizzazione, senza bisogno di documentare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà come richiesto dalla normativa vigente (articolo 19 comma 1 dpr 602/73). Il decreto Ristori aveva invece disposto un tetto massimo di 100.000 euro fino al 31 dicembre 2021 per le dilazioni automatico, per agevolare i contribuenti colpiti dalla crisi economica indotta dalle restrizioni stabilite per contenere l’emergenza sanitaria.
Con il nuovo anno tornano quindi in vigore le disposizioni standard sulle dilazioni e tornano a valere le regole previste dall’articolo 19 del dpr 602/1973 che disciplina le dilazioni di pagamento. Il comma 1 infatti prevede che il contribuente, dichiarando di trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, possa suddividere il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate senza bisogno, come anticipato, di documentare la sussistenza di tale requisito in caso di somme iscritte a ruolo entro i 60.000 euro. Torna in vigore anche il comma 3, che stabilisce le regole per la decadenza dalla rateizzazione, prevedendo che si perda tale beneficio con il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateizzazione. Una volta persi i benefici della rateizzazione, il contribuente è tenuto al pagamento dell’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, in un’unica soluzione; tuttavia l’importo può essere nuovamente rateizzato, purché al momento della presentazione della richiesta le rate scadute siano state integralmente saldate. In tal caso il nuovo piano di rateizzazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
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