Qualche giorno fa l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 6/E/2023, che istituisce i codici tributo necessari per accedere alla cosiddetta pace fiscale. La tregua fiscale prevede quattro opzioni per la regolarizzazione della propria posizione fiscale:
- La prima opzione riguarda la regolarizzazione di eventuali irregolarità formali (articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022).
- La seconda opzione è il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie (articolo 1, commi da 174 a 178, L. 197/2022).
- La terza opzione è la definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 186 a 202, L. 197/2022).
- La quarta e ultima opzione riguarda la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (articolo 1, commi da 219 a 221, L. 197/2022).
La pubblicazione di questa risoluzione rappresenta un passo importante per i contribuenti che desiderano mettersi in regola con le proprie tasse, fornendo loro la possibilità di scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze per sanare eventuali irregolarità fiscali e beneficiare della pace fiscale.
Codice tributo per la regolarizzazione delle irregolarità formali
La pace fiscale prevede la possibilità di regolarizzare le irregolarità formali commesse entro il 31 ottobre 2022, versando una somma di 200 euro per ogni periodo d’imposta in cui si sono verificate le violazioni. Il pagamento può essere effettuato in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.
Il codice tributo per la regolarizzazione delle violazioni formali è “TF44“, e si riferisce all’articolo 1, commi da 166 a 173 della legge n. 197/2022. Nel campo “anno di riferimento” occorre indicare il periodo d’imposta in cui si sono verificate le violazioni, o l’anno solare in cui sono state commesse. Per i soggetti con un periodo d’imposta diverso dall’anno solare, occorre indicare l’anno in cui il periodo d’imposta termina. Nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” bisogna specificare il numero della rata. Se il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione, va inserito il valore “0101”.
Codici tributo per il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
È possibile sanare le violazioni pagando una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale, a condizione che si tratti di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, diversi da quelle che rientrano nella “definizione agevolata degli avvisi bonari”, e relative a dichiarazioni valide presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti. Il pagamento può essere effettuato anche in otto rate trimestrali di pari importo, con la scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2023.
I codici tributo istituiti per il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie sono i seguenti:
TF45 – IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni
TF46 – IRES – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni
TF47 – IVA – Ravvedimento speciale Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni
TF48 – Addizionali e maggiorazioni IRES – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni
TF49 – Imposte sostitutive e altre imposte erariali – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni
TF50 – IRAP – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni
TF51 – Addizionale regionale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni
TF52 – Addizionale comunale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni
TF53 – Ritenute imposte erariali – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni
TF54 – Trattenute addizionale regionale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni
TF55 – Trattenute addizionale comunale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni
TF56 – Altre violazioni tributarie – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni
Codici tributo per la definizione agevolata delle controversie tributarie
È possibile usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui l’Agenzia delle Entrate è parte, presentando una specifica richiesta e pagando gli importi dovuti entro il 30 giugno 2023, anche con modalità rateali se superano gli 1.000 euro.
I codici tributo previsti sono i seguenti:
TF20 IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022
TF21 Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022
TF22 Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022
TF23 IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022
TF24 Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022
TF25 Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022
TF26 Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022
Codici tributo per la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale
Per la regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute, è necessario effettuare il pagamento completo dell’imposta entro il 31 marzo 2023, oppure dilazionare il pagamento in venti rate trimestrali di pari importo, con la prima rata in scadenza il 31 marzo 2023. È importante ricordare che, in questo caso, non è possibile utilizzare la compensazione come modalità di pagamento.
TF40 IVA e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 – commi da 219 a 221, legge n. 197/2022
TF41 Altri tributi erariali e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 – commi da 219 a 221, legge n. 197/2022
TF42 IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 – commi da 219 a 221, legge n. 197/2022
TF43 Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 – commi da 219 a 221, legge n. 197/2022