L’interpello è uno dei numerosi strumenti deflativi messi a disposizione dalla legge per la definizione bonaria dei debiti tributari. Lo scopo di tali strumenti è quello di ridurre in modo incisivo numeri, tempi e costi del contenzioso tributario; per il contribuente che sceglie di avvalersene, invece, è previsto un abbattimento delle sanzioni ordinarie.
Gli strumenti deflativi individuati nel nostro ordinamento sono una decina: vediamo come funzionano e come si attivano, iniziando proprio dall’interpello.
Gli strumenti deflativi: cos’è e come funziona l’interpello
L’interpello è una richiesta che il contribuente può rivolgere all’agenzia competente per ricevere chiarimenti in merito all’interpretazione di una norma incerta che si applica al suo caso.
L’interpello deve essere formulato prima che il contribuente assuma una condotta fiscalmente rilevante. Le istanze presentate possono essere:
- ordinarie
- antielusive
- disapplicative
Interpello nel contenzioso tributario: le istanze ordinarie
Si tratta della tipologia più comune di interpello ed è disciplinata dall’art.11 della legge 212/2000, il cosiddetto Statuto del Contribuente.
L’istanza va presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia competente per domicilio fiscale e può essere redatta in carta libera, in quanto non è soggetta ad imposta di bollo. La consegna può essere fatta a mano, oppure via posta in plico, senza busta, a mezzo di raccomandata a/r.
In caso di mancata sottoscrizione l’istanza può comunque essere considerata valida se il contribuente la regolizza entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito dell’ufficio. Inoltre, la Direzione competente può chiedere al contribuente di integrare l’istanza presentata con quanto necessario ai fini di fornire una risposta compiuta. Tale documentazione può essere presentata con le stesse modalità previste per l’istanza.
La risposta deve essere notificata al contribuente, anche per via telematica, entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza. Tuttavia, nel caso sia richiesta da parte dell’ufficio ulteriore documentazione, tale termine viene sospeso e per calcolare le tempistiche per la risposta si prende in considerazione la data di ricezione dei documenti integrativi.
La mancata risposta indica che l’amministrazione concorda con l’interpretazione o il comportamento ipotizzato dal richiedente. La risposta scritta e motivata dell’amministrazione, invece, vincola esclusivamente il richiedente e solamente in relazione alla specifica questione oggetto della domanda. Il richiedente, infine, non è tenuto ad uniformarsi obbligatoriamente al parere dell’Agenzia.
Qualsiasi atto, anche impositivo o sanzionatario, che sia difforme dalla risposta fornita dall’amministrazione o del sopracitato silezio assenso, deve considerarsi nullo.
L’interpello: le istanze antielusive
L’istanza di interpello antielusiva è disciplinata dall’art.21 della legge n.413/1991 ed è volta a richiedere un parere sul carattere potenzialmente elusivo di alcune operazioni o sulla corretta classificazione di alcune spese.
Il contribuente, trascorsi 120 giorni dalla presentazione dell’istanza e non avendo ricevuto alcuna risposta, può diffidare l’Agenzia. Dopo altri 60 giorni, invece, si forma il silenzio assenso in riferimento all’ipotesi prospettata dal richiedente.
L’istanza può essere presentata solo mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento all’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, tramite la Direzione regionale competente per domicilio fiscale del richiedente. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza,a infatti, la Direzione regionale procede con l’istruttoria e trasmette l’istanza, corredata dal proprio parere, alla Direzione centrale. Sarà quest’ultima a comunicare la propria determinazione al contribuente, attraverso plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.
Istanze d’interpello disapplicative
Quest’ultima tipologia di interpello è disciplinata dall’art.37 bis, co.8 del DPR n. 600/1973 ed ha lo scopo di disapplicare una norma antielusiva che, in linea di principio, riguarderebbe la fattispecie presentata ponendo limiti a deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e così via.
Per evitare la disapplicazione, il contribuente deve dimostrare che gli effetti elusivi che la norma ha l’obiettivo di evitare non possono realizzarsi nella fattispecie concreta.
L’interpello deve essere presentato attraverso un plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Direttore regionale per tramite della Direzione provinciale competente per domicilio fiscale del richiedente.
Quest’ultima ha 30 giorni di tempo per trasmettere al Direttore regionale l’istanza con il proprio parere; la risposta è quindi comunicata al contribuente entro i successivi 90 giorni, sempre tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento.