Quando si utilizza la Pec, ossia la posta elettronica certificata, il mittente ha l’onere di accertarsi che il destinatario della comunicazione ne abbia effettivamente potuto conoscere il contenuto, ossia che la comunicazione gli sia stata resa a tutti gli effetti disponibile. In caso contrario, deve adoperarsi affinché questo avvenga.

Si tratta della decisione che emerge da una sentenza (la numero 00099/2022) del Tar di Cagliari, nella quale si sottolinea la differenza tra Pec e raccomandata con ricevuta di ritorno, nell’ambito di un ricorso contro un’ordinanza di demolizione.

Mancata consegna Pec per casella piena

Nella vicenda in questione si esamina un’ordinanza di demolizione emanata nel 2021 da un piccolo comune della Sardegna, in riferimento una pratica dello Sportello unico per le Attività produttive e per l’edilizia (Suape) del 2020 per la realizzazione di un tratto di muratura lungo una recinzione e altri interventi. L’ordinanza rappresentava la fase conclusiva di un procedimento iniziato con una Dichiarazione autocertificativa unica (Dua), allo portello unico per le attività produttive, alla quale segue prima un preavviso di rigetto e poi una mail con osservazioni inviata all’indirizzo di Posta elettronica certificata del Comune.

Tuttavia la Pec non arriva effettivamente al comune perché la casella postale dell’Amministrazione risulta piena, come dimostra la ricevuta di mancata consegna arrivata al mittente.

Il Comune, quindi, da avvio al provvedimento, prendendo atto della “mancanza di osservazioni da parte dell’interessato”, che a quel punto presenta ricorso al Tar. Secondo il ricorrente, l’onere di diligenza del privato cittadino si fermerebbe all’invio della Pec, mentre dovrebbe “essere esclusivo onere del titolare della casella di posta provvedere alla sua periodica manutenzione e svuotamento in modo che sia costantemente idonea alla ricezione di atti”. Tale tesi, però, non viene condivisa dai giudici del Tar.

I magistrati, infatti, evidenziano come “il documento informatico si intende consegnato al destinatario quando la Pec del destinatario ha generato la ricevuta di consegna ed anche nel caso in cui la consegna non sia potuta avvenire per causa imputabile al destinatario. Tale previsione è di particolare importanza per il caso in cui la comunicazione debba essere trasmessa all’amministrazione entro un determinato termine”. Inoltre “quando la spedizione con Pec non va a buon fine e il mittente riceve un messaggio di mancata consegna generata dal sistema, è escluso a priori che la comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, il quale può restare peraltro completamente ignaro anche dell’impossibilità di recapitargli la Pec”.

Pec e raccomandata con avviso di  ritorno: le differenze

Da tali considerazioni deriva la netta distinzione tra “il sistema delle comunicazioni elettroniche tramite Pec e il sistema postale cartaceo, poiché diversamente da quanto avviene con le comunicazioni a mezzo raccomandata dove l’operatore rilascia al destinatario una ricevuta con la quale non solo si rende possibile il ritiro della posta in un momento successivo, ma soprattutto si pone il destinatario nella condizione di sapere che vi è una comunicazione a lui rivolta e che è suo onere attivarsi per ritirarla, nelle trasmissioni mediante Pec è esclusivamente il mittente che riceve la comunicazione della mancata consegna, mentre il destinatario ne resta all’oscuro e soprattutto non ha alcun modo per recuperare la comunicazione non recapitatagli dal sistema se il mittente non provvede ad inviargliela di nuovo”.

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La responsabilità del mittente in caso di mancata consegna Pec

Secondo i giudici del Tar la ricevuta di spedizione e mancata consegna Pec “può avere quindi rilievo ai soli fini della prova del rispetto dei termini, ma non anche sulla valutazione della legittimità della successiva azione dell’amministrazione”.

Il mittente, avendo piena conoscenza del mancato ricevimento della Pec, secondo i giudici avrebbe potuto “usando l’ordinaria diligenza”, rendersi conto che “la Pec da lui inviata al Comune, in risposta al preavviso di provvedimento negativo, non era stata ricevuta dallo stesso Comune (che aveva la casella di posta piena) e ben avrebbe potuto provvedere ad un nuovo successivo invio delle sue osservazioni sempre a mezzo Pec o avrebbe potuto pure consegnare le stesse a mano agli uffici, viste le piccole dimensioni del Comune, avendo interesse che l’amministrazione le potesse valutare”.

Il ricorso è stato pertanto respinto, sulla base delle motivazioni appena citate.

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