La mediazione pre-contenzioso come fase fondamentale nel processo tributario: è quanto emerge dalle valutazioni della Commissione di riforma della giustizia fiscale, che individua nella in questo momento un filtro che potrebbe ridurre fino all’80% i ricorsi. A condizione, però, che il pre-contenzioso sia sottratto all’Amministrazione finanziaria e affidata a un organo terzo, oppure ad un giudice onorario, al quale si dovranno rivolgere i contribuenti per controversie di valore fino a 50mila euro, e che potrà essere utilizzato anche per importi maggiori.
Mediazione pre-contenzioso: la stima del Mef
Introdurre un organo terzo nella fase precedente al giudizio potrebbe tagliare notevolmente il numero dei ricorsi. Secondo una stima del Mef sui ricorsi presentti alle Ctp e Ctr nel 2020, l’83,2% delle cause attivate, anche considerando solo quelle di valore fino a 5mila euro, non sarebbero finite in giudizio se fossero state trattare con un filtro pre-contenzioso potenziato e quindi smaltite con strumenti deflattivi gestiti da terzi e non dall’ente accertatore.
Un’ipotesi che trova riscontro dall’esperienza estera: in Francia, Germania e Paesi Bassi infatti più del 90% delle liti tributarie, anche di valore superiore ai 50mila euro, viene risolta prima di arrivare davanti al giudice.
Secondo quanto affermato da Maurizio Messina, professore di diritto tributario all’Università degli Studi di Verona e componente della Commissione di riforma, “il rafforzamento degli istituti deflattivi, segnatamente quello della mediazione, e l’introduzione di un giudice a tempo pieno e specializzato sono due aspetti che devono essere attentamente valutati nella prospettiva di una riorganizzazione della giustizia tributaria“.
“Una struttura articolata con un filtro preliminare, prima, e un giudice togato, poi, dovrebbe portare a una deflazione, nel medio-lungo periodo, del numero dei ricorsi e delle pendenze tributarie anche presso il giudice di ultima istanza. In specie, potrebbe rivelarsi opportuna una revisione dell’istituto della mediazione che ad oggi è preposto a filtrare le cause fino a 50mila euro. Si potrebbe ad esempio ipotizzare l’innalzamento dei valori “soglia” e la contestuale previsione di un organo terzo, nella formazione del quale si valorizzino le esperienze già maturate. Tutte le opzioni sono aperte e vanno ponderate anche in funzione delle peculiarità del nostro sistema giudiziario“, conclude Messina.
Misure deflattive all’estero
Come anticipato, l’esperienza estera può dare la misura di quanto le misure deflattive possano incidere sullo smaltimento degli arretrati. Ecco alcuni esempi di applicazione di queste misure alla fase pre-contenziosa in alcuni Paesi dell’Unione europea, oggetto di studio del professor Messina.
In Germania, il contribuente, salvo alcune eccezioni, prima di rivolgersi al giudice tributario ha l’obbligo di presentare reclamo, la cui mancata proposizione costituisce causa di inammissibilità del ricorso. Nel 2018, solo l’1,8% dei 58.985 ricorsi è finito a giudizio, mentre il 98,2% è stato definito con il reclamo, che si configura come una procedura amministrativa stragiudiziale attivabile dal contribuente con una semplice istanza, anche senza l’assistenza di un difensore tecnico.
In Francia sono previsti anche strumenti deflattivi da attivare prima di giungere al reclamo. Tali fitri permettono di risolvere il 99% delle controversie.
Infine nei Paesi Bassi il sistema della giustizia tributaria è articolato in una fase amministrativa e in una giurisdizionale vera e propria. In prima battuta il sistema prevede sempre l’attivazione di una procedura di reclamo, di natura amministrativa, che costituisce la precondizione per l’eventuale successivo accesso ai Tribunali di prima istanza. La procedura di mediazione è invece una sorta di “estensione” della fase di reclamo, attivabile su richiesta del contribuente. Secondo uno studio risalente al 2014, gli istituti deflattivi permettono di assorbire circa il 90% delle controversie.
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