Da mercoledì 19 maggio, fino al 30 settembre sarà possibile effettuare le modifiche alla dichiarazione dei redditi, oppure accettare il 730 precompilato senza cambiamenti, ed inviare il modulo al Fisco. Entriamo quindi nel piano della campagna 730/2021.
Statisticamente, a prevalere sono i contribuenti che decidono di apportare modifiche alla dichiarazione dei redditi, perché reputano non corretto il modello precompilato e quindi decidono di integrarlo autonomamente o affidandosi ad un commercialista o a un Caf.
I documenti da conservare per le modifiche alla dichiarazione dei redditi
Nel caso si apportino modifiche al 730 precompilato è necessario verificare e conservare tutta la documentazione probatoria dei dati indicati nel modello (anche quelli che non si modificano), in modo da poterla presentare all’Amministrazione finanziaria in sede di controllo della dichiarazione. Il commercialista o il Caf che compilano e inviano il 730 dovranno, in particolare, attestare la corrispondenza della documentazione esibita e la detraibilità o deducibilità delle spese indicate nel modello.
Particolare attenzione è posta, da tutti gli operatori del settore, sulla verifica della tracciabilità dei pagamenti delle spese che danno diritto alle detrazioni fiscali previste nell’art.15 del Tuir, in attesa della pubblicazione della circolare sul visto di conformità 2021.
Tutte le spese che danno diritto a detrazioni di imposta al 19%, ad esclusione degli acquisti di farmaci, dispositivi medici e prestazioni sanitarie effettuata in strutture pubbliche o accreditate al Ssn, sono effettivamente detraibili, a partire dal 2o2o, solo se pagate con modalità tracciate.
Il contribuente pertanto dovrà fornire, oltre alla documentazione relativa alla spesa sostenuta, anche la prova che il pagamento sia avvenuto con modalità tracciata, ossia con versamento bancario o postale o con gli altri mezzi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento).
L’Agenzia delle Entrate precisa, nelle risposte 431/2020 e 484/2020, che per “altri mezzi di pagamento” si intendono tutti quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento stesso, in modo da consentire i controlli da parte dell’amministrazione finanziaria. Inoltre il Fisco chiarisce che l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando l’esecutore materiale del pagamento.
Come documentare i pagamenti tracciati
Sarà quindi necessario esibire al soggetto professionale che apporrà il visto, la ricevuta del bancomat, l’estratto conto dal quale risulti l’addebito, la copia del bollettino postale, del Mav o della transazione PagoPA.
In mancanza di tali prove, il pagamento con modalità tracciata potrà essere desunto dall’annotazione sul documento di spesa (fattura o ricevuta fiscale) da parte di chi ha ricevuto le somme; tale annotazione dovrà essere apposta sull’originale del documento di spesa a cura del percettore:
- se si tratta di fattura elettronica, l’annotazione deve essere inserita nel tracciato Xml inviato allo Sdi
- nello scontrino, dovrà essere stampata dal registratore fiscale
- nella fattura cartacea deve essere firmata, oppure, se aggiunta a mano, controfirmata.
Non sono quindi ammesse integrazioni da parte del contribuente. L’esibizione della prova del documento tracciato è quindi l’opzione più onerosa per il contribuente, ma si tratta dell’unica possibile nel caso in cui il percettore non abbia trasmesso il dato di spesa (anche legittimamente) al Sistema Ts oppure abbia trasmesso dati incompleti o errati in relazione alla modalità di pagamento. In caso in cui il contribuente non possa provare la tracciabilità del pagamento farà fede quanto trasmesso al sistema Ts.
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