Il conteggio dei termini del Processo tributario è un aspetto fondamentale per chi si occupa di contenzioso tributario: essi hanno infatti un ruolo fondamentale sia per l’impugnazione dell’atto impositivo e della sentenza, sia per il deposito di atti e documenti prima della trattazione vera e propria della controversia. Effettuare il calcolo dei termini del processo tributario in modo corretto è imprescindibile, perché l’errore ha come pena l’inammissibilità dell’atto.
Il computo dei termini nel Processo tributario
In linea generale, le regole per il computo dei termini del Processo tributario prevedono che:
- si escluda il giorno o l’ora iniziale, in caso di computo dei termini a giorni o ore
- in caso di computo dei termini a mesi o anni, si considera il calendario comune
- i giorni festivi si calcolano nel termine
- in caso in cui il giorno della scadenza sia un festivo, la scadenza è di diritto prorogata al primo giorno seguente non festivo
- la proroga si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono di sabato (art.155 c.p.c che si applica anche ai processi tributari), fermo restando che sia lo svolgimento delle udienze che ogni altra attività giudiziaria si svolgono regolarmente, in quanto il sabato è considerata una giornata lavorativa.
Contenzioso tributario: termine comune
Nel contenzioso tributario, sono interessati dal cosiddetto termine comune atti processuali come la proposizione e deposito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’appello.
In questo caso la regola di computo prevede di non considerare il giorno iniziale ma quello finale: il termine quindi non deve essere qualificato come “libero” dalla legge.
Contenzioso tributario: termine libero
Gli atti processuali interessati da questa tipologia di termine sono il deposito di documenti, di memorie e dell’istanza di discussione in pubblica udienza.
In tal caso nel computo non si considerano né il giorno iniziale né il giorno finale: il termine quindi deve essere qualificato come “libero” dalla legge.
Termine a decorrenza successiva
I termini a decorrenza successiva di applicano ad atti processuali come proposizione e deposito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’appello.
In tal caso la regola di computo prevede che il termine iniziale preceda quello finale secondo il calendario comune: ad esempio, quindi, il ricorso deve essere depositato entro i 30 giorni successivi (termine finale) alla data di proposizione del ricorso (termine iniziale).
Termine a ritroso
Il termine a ritroso interessa atti processuali come il deposito di documenti, di memorie e dell’istanza di discussione in pubblica udienza.
In tal caso il termine finale precede quello iniziale secondo il calendario comune: si tratta infatti di atti che devono essere compiuti entro un certo numero di giorni, prima di una certa date. Ad esempio, quindi, le memorie devono essere depositate almeno 10 giorni prima (termine finale) dell’udienza di trattazione (termine iniziale).
Termini in scadenza di sabato o in un giorno festivo
In caso i termini del processo tributario cadano di sabato o in un giorno festivo, bisognerà ricalcolare in tal modo la scadenza:
- Termine a decorrenza successiva: è prorogato al primo giorno successivo non festivo
- Termine a ritroso: si anticipa al giorno precedente non festivo.
Sospensione feriale dei termini del Processo tributario
Il decorso dei termini processuali è di diritto sospeso dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno, pertanto riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ossia il 1 settembre. In caso in cui il decorso inizi durante il periodo di sospensione, l’inizio del decorso stesso è posticipato alla fine del periodo di sospensione, secondo quanto previsto dall’art. 1 della L. 7/10/1969, n. 742.
Occorre specificare che la sospensione dei termini ha per oggetto esclusivamente quelli processuali, come nel caso dell’impugnazione di un avviso di accertamento, e non quelli sostanziali, come il pagamento di un debito.
Pertanto, se si riceve notifica di un avviso di accertamento prima del 1 agosto e i termini per proporre ricorso non scadono entro il 31 luglio, il computo dei termini sarà sospeso dal 1 agosto al 31 agosto e riprenderà il 1 settembre. Volendo proporre un esempio pratico, se si riceve notifica dell’atto il 22 luglio, il ricorso dovrà essere presentato entro il 21 ottobre, in quanto si considerano: 9 giorni a luglio, zero giorni ad agosto, 30 giorni a settembre e 21 giorni ad ottobre, fino ad arrivare ai 60 giorni previsti dalla normativa.
Nel caso in cui l’atto viene notificato nel periodo di sospensione feriale, ad esempio il 5 agosto, il computo per il termine dei 60 giorni partirà dal 1 settembre, per cui la scadenza per proporre ricorso sarà il 30 ottobre.
Proposizione dell’appello: il cosiddetto termine lungo
L’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, prevede che il termine per impugnare la sentenza di una commissione tributaria provinciale sia di 60 giorni, che decorrono a partire dalla notificazione all’istanza di parte.
Nel caso in cui nessuna delle parti provveda a notificare la sentenza, tuttavia, si applica il cosiddetto “termine lungo” così come previsto dall’art. 327, primo comma, c.p.c., che prevede un termine di impugnazione di sei mesi, a decorrere dalla data di deposito in segreteria della sentenza.
Accertamento con adesione: i termini per il ricorso
Il contribuente che riceve dall’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento o di rettifica, senza l’invito a comparire di cui all’art. 5 del D. Lgs. 19/6/1997, n. 218, ha la facoltà di proporre istanza di accertamento con adesione, anteriormente all’impugnazione dell’atto davanti alla commissione tributaria provinciale.
In questo caso il termine dell’impugnazione, così come quello di pagamento per l’Iva accertata, è sospeso di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3 del D. Lgs. 19/6/1997, n. 218. La sospensione eventualmente si cumula con il periodo feriale di cui alla L. 7/10/1969, n. 742.
Reclamo e mediazione
Secondo quanto disposto dall’art. 17-bis del D.Lgs 31/12/1992, n. 546, il contribuente è tenuto a proporre, quale condizione di procedibilità del ricorso, un reclamo, per le sole controversie aventi come oggetto atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e per un valore entro i 50.000€.
Dopo 90 giorni, se non si riceve notifica dell’accoglimento del reclamo o se la mediazione non si è conclusa, il reclamo produce gli effetti del ricorso: pertanto, se si vuole proseguire con la controversia, il contribuente dovrà depositare il fascicolo presso la segreteria della commissione tributaria competente, entro il 30esimo giorno successivo.
L’articolo sopracitato afferma espressamente che nel calcolo dei 90 giorni si applicano le disposizioni sui termini processuali: pertanto dovrà essere considerato nel computo anche l’eventuale periodo di sospensione feriale.