Secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 31/E/2020 e n. 4/E/2021 sono partiti i controlli sui bonus Covid richiesti e ottenuti grazie all’assistenza dei professionisti abilitati. I piani di controllo sono rivolti ai beneficiari dei vari e numerosi contributi a fondo perduto e bonus concessi per affrontare l’emergenza sanitaria e hanno l’obiettivo di verificare la sussistenza dei requisiti per usufruire degli aiuti, oltre alla correttezza della percentuale ottenuta.
Un primo controllo formale era già stato effettuato in occasione della presentazione delle domande, mentre i controlli sostanziali saranno eseguiti in base ai dati inseriti nelle dichiarazioni, nelle fatture elettroniche e nei corrispettivi telematici, in modo da verificare il rispetto della condizione di accesso dei minori ricavi, qualora prevista, e la corretta indicazione della percentuale del contributo spettante.
Come avverranno i controlli sui bonus Covid
Nonostante i dubbi sulla natura tributaria dei contributi e dei bonus, i controlli saranno effettuati dall’Agenzia delle Entrate per espressa previsione normativa (articolo 25 Dl 34/2020), secondo i poteri e le modalità di controllo stabiliti negli articoli 32 e 33 del Dpr 600/73 e, pertanto attraverso accessi, ispezioni e verifiche e mediante inviti a comparire, trasmettere atti e documenti e rispondere a questionari.
Oltre ai controlli mirati, in futuro anche le verifiche fiscali ordinarie svolte nei confronti dei beneficiari potrebbero far emergere, ad esempio, ricavi non dichiarati negli anni 2019 e 2020 e pertanto incidere sui requisiti per l’ottenimento dei contributi a fondi perduto, con il conseguente recupero per intero o in parte della percentuale percepita.
Il ruolo dei professionisti
I professionisti che hanno assistiti i propri clienti per la richiesta e l’ottenimento dei bonus sono chiamati, in questo scenario, a porre particolare attenzione alle decisione da prendere in merito ad eventuali ravvedimenti operosi con riversamento del contributo non spettante e della sanzione del 100% in misura ridotta da 1/9 a 1/5 (senza possibilità di compensazione), alla luce di un regime sanzionatorio molto severo, con sanzioni dal 100% al 200% non solo in caso di frode, ma anche di errori non dolosi, e dei possibili risvolti penali. La percezione indebita del contributo a fondo perduto è infatti equiparata dal legislatore alla compensazione di crediti inesistenti.
In virtù di questo, il recupero dei contributi erogati in base a dati non corretti o non veritieri, insieme agli interessi da ritardata iscrizione al ruolo e alle sanzioni dal 100% al 200% dell’importo percepito in modo indebito, sarà attuato con un atto di recupero dei crediti di imposta da notificare entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo all’erogazione, a pena decadenza.
È prevista inoltre, a prescindere da eventuali ricorsi, l’esazione per intero del contributo e delle sanzioni e, in caso di accettazione della pretesa, non è comunque ammessa la definizione delle sanzioni, a prescindere che il contributo sia stata percepito indebitamente in modo colposo o doloso.
Tale procedura, particolarmente rigida, espone il professionista a rischio di rivalsa da parte del cliente.
Le conseguenze penali
Nel caso di percezione del contributo non spettante, in tutto o in parte, si può applicare il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316 ter del Codice penale), che prevede per coloro i quali, utilizzando o presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o con omissione di informazioni dovute, ottengono in modo indebito, per sé o per altri, contributi erogati allo Stato, da altri enti pubblici o dalla Ue:
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni per importi oltre i 4mila euro
- il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 5.164 a euro 25.822 (comunque non superiore al triplo del beneficio conseguito) in caso di contributi indebiti per importi inferiori a 4mila euro.
Le fasi del recupero
Il recupero dei bonus Covid indebitamente percepiti si articolerà in quattro fasi:
- i controlli, che si concentreranno sul recupero dei contributi a fondo perduto ritenuti percepiti indebitamente e percepiti dal 2020 a oggi da contribuenti che, a causa dell’emergenza sanitaria, abbiano subito un calo del fatturato, da esercenti di attività economiche e commerciali nei centri storici, oltre che da operatori Iva dei settori economici interessati dalle misure restrittive
- il recupero del tributo, insieme agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e con le sanzioni dal 100% al 200%, che avverrà mediante atti di recupero da notificare entro il 1 dicembre dell’ottavo anno successivo all’erogazione
- nel caso in cui sia accertata l’illegittima percezione di importi superiori a 4mila euro, il giudice può applicare la reclusione da 6 mesi a 3 anni prevista per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316 ter del codice penale); sotto i 4mila euro sono previste sanzioni pecuniarie fino a 25mila euro
- la percezione indebita dei bonus Covid può essere sanata tramite ravvedimento operoso: in tal caso occorre restituire il contributo indebito, gli interessi legali e le sanzioni, in misura ridotta in base a quando avviene il ravvedimenti. La mancata indicazione nel modello Redditi dei contributi percepiti non è sanzionata ma potrebbe determinare l’illegittimità del contributo.
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