La legge 228/2012 ha stabilito una forma di tutela nei confronti del debitore che riceve atti di riscossione coattiva che possono rivelarsi infondati: tali carichi iscritti a ruolo possono annullarsi automaticamente con la sola presentazione dell’istanza da parte del contribuente e il silenzio-assenso dell’ente impositore, che si realizza dopo 220 giorni in casi di mancato riscontro.
In seguito alle ultime modifiche normative, tuttavia, l’istanza del contribuente è da considerarsi tardiva se proposta dopo 6o giorni dalla notifica del primo atto di riscossione: è quanto ha stabilito la Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n. 2499 del 13 giugno 2022.
In particolare, il caso preso in esame riguardava un contribuente che aveva impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione d’ipoteca, eccependo l’intervenuta prescrizione dei debiti tributari e la realizzazione del silenzio assenso ai sensi della citata legge 228/2012. Il contribuente, nel dettaglio, affermava di aver presentato, in data 19 aprile 2018 e a seguito della notifica di un avviso di intimazione relativo ad alcune cartelle, un’istanza per prescrizione dei credito, così come previsto dalla suddetta legge, ma di non aver ricevuto alcun riscontro nei successivi 220 giorni; pertanto il contribuente chiedeva l’annullamento del debito per effetto del silenzio assenso come previsto dall’articolo 1, comma 540, della legge 228/2012.
I giudici di secondo grado, tuttavia, hanno stabilito il rigetto del ricorso originario, osservando che, per effetto della modifica introdotta dal Dlgs 159/2015, il comma 538 prevede che il termine di presentazione della dichiarazione ex comma 537 sia di 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione, a pena di decadenza dell’istanza stessa.
Nel caso specifico, l’avviso di intimazione, così come risultava dagli atti di causa e come affermato dello stesso contribuente nell’istanza presentata il 18 luglio 2018, era stato consegnato il 26 aprile 2018, per cui si rileva la tardività della predetta istanza.
Inoltre, le precedenti cartelle di pagamento risultavano tutte notificate entro i termini previsti, pertanto la richiesta di sospensione e annullamento delle stesse non poteva essere richiesto secondo quanto previsto dalla legge 228/2012. Inoltre, secondo i giudici non sarebbe valida l’obiezione per cui alla data della presentazione delle dichiarazione le cartelle dovevano considerarsi prescritte, poiché alle stesse si applica il termine decennale, che non era decorso alla data dell’istanza del contribuente, vista anche la notifica dell’avviso di intimazione che aveva interrotto eventuali prescrizioni.