Il tema della pace fiscale è sicuramente tra i più “scottanti” e dibattuti dell’ultimo periodo. Le anticipazioni sono state numerose, le smentite anche e i dibattiti forse ancora di più. Tuttavia un punto d’incontro tra le diverse istanze sembra essere stato trovato e la pace fiscale si appresta a diventare realtà.

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2018 è stato infatti pubblicato il decreto legge che, di fatto, apre la corsa alle sanatorie fiscali. Dallo stralcio delle cosiddette “micro-cartelle” alla definizione delle liti pendenti, la pace fiscale in vigore dal 24  ottobre delinea ben nove possibilità di condono. Andiamo a vederle nel dettaglio, insieme alle relative scadenze.

La dichiarazione integrativa

Il decreto legge 23 ottobre n.119, nell’articolo 9, delinea le modalità per procedere con la dichiarazione integrativa. Si tratta, come specificato del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di un ravvedimento operoso; perciò non sarà possibile integrare maggiori imponibili per le due mini-patrimoniali estere su immobili e attività finanziarie.

È invece prevista un’emersione fino a 100.000 euro per periodo d’imposta, comunque non oltre i 30% di quanto dichiarato.

Nessuna copertura, invece,  per reati tributari, riciclaggio e auto riciclaggio.

Non ci sarà quindi spazio per una nuova voluntary disclosure né per modifiche al riquadro RW della dichiarazione dei redditi, dedicato ai redditi detenuti all’estero.

Processi verbale di constatazione

Con la pace fiscale prevista dal nuovo decreto legge sarà possibile definire i Pvc (Processi verbali di constatazione) consegnati entro l’entrata in vigore del decreto, a condizione che non siano stati notificati accertamenti o inviti al contraddittorio.

La definizione permette di mettersi in regola pagando la prima o unica rata entro il 31 maggio 2019 e con un massimo di 20 rate, senza pagare sanzioni e interessi.

In tal senso, la pace fiscale segna un vero e proprio spartiacque tra chi ha ricevuto un Pvc prima del 24 ottobre, data di entrata in vigore del decreto, e potrà quindi beneficiare della definizione agevolata, e chi invece li riceverà successivamente e dovrà pagare invece interessi e sanzioni, oltre a quanto preteso dal Fisco.

Prova gratis iContenzioso

Accertamenti

Per gli avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione e atti di recupero notificati entro l’entrata in vigore del decreto, se ancora impugnabili,  è previsto lo sconto di interessi e sanzioni.

Per chi ha in mano un accertamento con adesione, la data ultima per aderire alla definizione agevolata è il 13 novembre, mentre 10 giorni dopo scatta il termine per la definizione di avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione.

Rottamazione- ter

In questo caso la sanatoria riguarda i carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2017. Il pagamento deve avvenire in 5 anni, con un massimo di 10 rate in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. La rottamazione-ter è strettamente legata alle precedenti edizioni. Entro il 7 dicembre, infatti, chi ha aderito alla rottamazione-bis dovrà saldare il conto 2018, e in particolare le tre rate di luglio, settembre e quello di ottobre che è stata spostata proprio al 7 dicembre. Si tratta di una data fondamentale per poter aderire alla rottamazione-ter, che come anticipato offre una dilazione in 5 anni del debito residuo.

Pace fiscale: la cancellazione delle mini-cartelle

Secondo quanto riportato dall’articolo 4 del decreto legge entrato in vigore il 24 ottobre, l’Agenzia delle Entrate procederà con lo stralcio delle cosiddette mini-cartelle 2000-2010. Si tratta di quei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro: l’importo stralciato terrà conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni che risultano dai singoli ruoli. Quest’ultimo dettaglio è fondamentale, perché di fatto aumenta il valore della cartella, soprattutto se è riferita a più carichi.

Prova gratis iContenzioso

Tributi doganali

Per le cartelle doganali il decreto legge sulla pace fiscale prevede uno sconto sulle sanzioni e uno sconto parziale sugli interessi di mora per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017. Restano invece dovuti dazi e Iva all’importazione, in quanto tributi dovuti all’UE.

Liti pendenti con le Entrate

Per aderire alla sanatoria per la definizione delle liti pendenti è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre. Inoltre deve essere stata depositata l’ultima (o unica) pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, dove l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente.

In tal caso il contribuente può definire la lite sulle sole sanzioni non collegate al tributo con il 15% del valore della controversia.

Inoltre, nelle liti pendenti con il Fisco è possibile pagare il 50% del valore della lite per chi ha vinto in primo grado e il 20% per chi ha vinto in secondo grado.

Imposta di consumo sulle sigarette elettroniche

I rivenditori di liquidi e di sigarette elettroniche possono pagare solo il 5% degli importi dovuti.

Sono sanabili esclusivamente i debiti tributari su imposta di consumo e-cig maturati fino al 31 dicembre 2018.

Associazioni sportive dilettantistiche

Società e associazioni sportive dilettantistiche possono sanare una o più dichiarazione dei redditi relativi a periodi d’imposta per cui non sono ancora prescritti i termini di accertamento.

Prova gratis iContenzioso