La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova definizione agevolata dei debiti, nota come rottamazione quater, che consente di definire i debiti derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Questa disciplina è contenuta nei commi da 231 a 252 della Legge di Bilancio 2023 e presenta alcune differenze rispetto alle definizioni agevolate precedenti.
Ambito applicativo della rottamazione quater
In primo luogo, per quanto riguarda l’ambito applicativo, è previsto che la rottamazione quater possa essere applicata solo ai carichi affidati agli agenti della riscossione da enti specifici, come previsto dai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996. Tuttavia, gli enti stessi devono adottare un’apposita delibera che autorizzi l’applicazione della rottamazione quater. Tale delibera deve essere pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul sito web dell’ente deliberante e comunicata via PEC all’agente della riscossione.
Il beneficio previsto dalla rottamazione quater riguarda il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tuttavia, alcune somme non sono comprese nel beneficio, come le sanzioni incluse nei carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999 (c.d. sanzioni civili), gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 112/1999.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli importi sono dovuti al netto degli interessi e delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 112/1999.
Per aderire alla definizione agevolata della rottamazione quater, il debitore deve presentare entro il 30 aprile 2023 una dichiarazione manifestando la sua volontà di adesione e indicando il numero delle rate con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute, che non possono superare il massimo di 18.
In questo caso, si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo a partire dal 1° agosto 2023. Le prime due rate scadono rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute. Le rimanenti 16 rate, tutte di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.
Le conseguenze del mancato perfezionamento
Tuttavia, il mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme determina l’inefficacia della definizione. In questo caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti effettuati fino a quel momento sono considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto dal debitore e non determinano l’estinzione del debito, di cui l’agente della riscossione dovrà riprendere l’attività di recupero del residuo.
A tal proposito è interessante osservare che il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione non dovrebbe determinare, invece, la preclusione della possibilità di rateizzare, ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 602/1973, il debito per il quale si è determinata l’inefficacia della stessa definizione.
La recente circolare AdE 2/E/2023 sembra confermare l’interpretazione secondo cui la disciplina in esame non prevede la preclusione della possibilità di rateizzare il debito per il quale è stata concessa la definizione agevolata. A differenza delle precedenti leggi sulle definizioni dei carichi affidati all’agente della riscossione, non vi è alcuna previsione analoga nei commi 231 e seguenti. Nonostante la carenza di liquidità che affligge molte imprese e privati, si ritiene conveniente per il contribuente aderire alla rottamazione quater per i suoi indubbi benefici. Se il debitore non riesce a effettuare il pagamento di una rata, perderà il beneficio e dovrà pagare le relative sanzioni e interessi, ma in ogni caso, egli potrà richiedere una nuova dilazione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’articolo 19.
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