L’articolo 26 del d.l. 16.7.2020, n. 76 ha instaurato una nuova norma che introduce un nuovo tassello in tema di notifica digitale di atti in materia tributaria, in alternativa a quanto già previsto da altre disposizioni di legge.
La procedura della notificazione permette di portare un atto a conoscenza di un determinato soggetto, consentendo a quest’ultimo di adottare eventualmente misure a tutela delle proprie ragioni oppure di disporre della pubblicità legale di un provvedimento. La normativa prevede quindi misure fondamentali a tutela del destinatario, ossia:
- le regole di perfezionamento della notifica digitale
- cosa fare se notificazione non va a buon fine
- come eseguire procedura della notificazione nei confronti di chi non è titolare del domicilio digitale
Il domicilio digitale, ossia l’indirizzo elettronico scelto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio di recapito certificato qualificato, ha valore giuridico ad ogni effetto di legge, in quanto è equiparato al medesimo effetto legale prodotto da una raccomandata con avviso di ricevimento ed è equivalente alla notificazione a mezzo della posta, che raggiunge il domicilio del destinatario consentendogli di avvalersi di termini di impugnazione dell’atto ovvero di non incorrere in decadenza o di invocare la prescrizione (art. 6, comma 1, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82).
Le comunicazioni si intendono spedite al mittente se inviate dal proprio gestore di poste elettronica certificate e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario.
Imprese e professionisti iscritti ad albi o elenchi hanno l’obbligo di legge di avere il proprio domicilio digitale, per cui le comunicazioni e le notificazioni avvengono attraverso posta elettronica. Al contrario le persone fisiche hanno la possibilità di eleggere il proprio domicilio digitale, ma se questo non risulta sarà notificato in formato cartaceo un avviso di avvenuta ricezione, contenente le modalità di accesso con l’identificativo univoco della notificazione (INU) attraverso il quale è possibile, accedendo al sistema, ottenere la copia cartacea dell’atto oggetto della notificazione.
Inoltre, è prevista la possibilità di eleggere un domicilio digitale di piattaforma, o più domicili digitali diversificati in relazione ai diversi emittenti. In tal caso, ferma restando la validità delle comunicazioni aventi effetto legale, il mittente non può opporre eccezioni in merito alla forma e alla data di spedizione o ricevimento delle comunicazioni ivi indirizzate.
Notifica digitale atti tributari: l’innovazione normativa
Il procedimento di notificazione è disciplinato dagli artt. 137 e seguenti del codice civile, che, a causa della delicatezza del problema, attribuiscono a ruolo primario la consegna di copia conforme dell’atto, da parte dell’ufficiale giudiziario, direttamente nelle mani del destinatario.
Se questo non è possibile, sono previste dagli articoli successivi garanzie per i casi di irreperibilità relativa e di irreperibilità assoluta. Le regole della notifica degli atti impositivi sono disciplinare da:
- l’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, che per la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti fa riferimento:
- come regola generale, all’art. 137 e seguenti c.p.c. (commi dal primo al terzo);
- come regola speciale, alla raccomandata con avviso di ricevimento (dal quarto al sesto comma);
- come regola speciale, alla posta elettronica certificata, ai sensi del d.p.r. 11.2.2005, n. 68, nei confronti delle imprese individuali o costituite in forma societaria e dei professionisti iscritti in albi o elenchi costituiti per legge (settimo comma).
- l’art. 26 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, per la notifica della cartella di pagamento e degli atti dell’agente della riscossione fa riferimento:
- come regola generale, agli ufficiali della riscossione e agli altri soggetti abilitati e, previa convenzione con il comune, ai messi comunali e agli agenti della polizia municipale;
- come regola alternativa, alla raccomandata con avviso di ricevimento;
- come regola speciale alla posta elettronica certificata considerata secondo quanto è previsto dall’art. 60 citato, compresi i casi indicati all’art. 140 c.p.c.
In alternativa alle modalità appena elencate, l’art. 26, comma 3, del d.l. 16.7.2020, n. 76, dispone, anche in materia di atti tributari, che le amministrazioni “possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma digitale, come previsto dall’art. 1, comma 402, della l. 27.12.2019, n. 160, i corrispondenti documenti informatici” nel rispetto del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, e delle linee guida adottate in attuazione del medesimo d.lgs.
L’art. 6, comma 1-quater, del d.lgs. 7.3.205, n. 82, dispone inoltre che le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, notificano direttamente presso i domicili digitali “i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossone e le ingiunzioni di cui all’art. 2, del D.P.R. 14.4.1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario”.
I dipendenti incaricati sono pubblici ufficiali ai fini dell’’attestazione di conformità agli atti analogici originali delle copie informatiche, i sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 citato.
In particolare le regole in merito alla notificazione prevedono la formalizzazione:
- dell’avviso di avvenuta ricezione, ossia l’atto che è prodotto dal gestore della piattaforma con il quale il destinatario riceve le informazioni sulle modalità che devono essere osservate per procedere all’acquisizione del documento informatico che è oggetto della notificazione;
- dell’avviso di mancato recapito, ossia l’atto che è formato dal gestore della piattaforma con il quale è data notizia al destinatario sulle ragioni della mancata consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alle modalità da seguire per procedere all’acquisizione del documento elettronico che è oggetto della notificazione. La procedura di notificazione telematica è strettamente collegata al fatto che il destinatario del documento deve essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato che sia, in alternativa:
- inserito in uno degli elenchi di cui agli artt. 6-bis (imprese e professionisti), 6-ter pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici esercizi) e 6-quater (soggetti non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, ma che hanno segnalato il domicilio digitale eletto) del d.lgs. 7.3.2005, n. 82;
- eletto, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del citato d.lgs. o da altre disposizioni di legge, come da domicilio speciale per determinati atti o affari, se a questi è riferita la notificazione;
- eletto al fine di ricevere le notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate utilizzando la piattaforma.
Il mittente, ossia la pubblica amministrazione rende disponibile il documento da notificare caricandolo sulla piattaforma e identifica il destinatario attraverso:
- il codice fiscale,
- il domicilio fiscale,
- il domicilio digitale speciale, ove eletto, e quello fisico
- la precisazione che l’atto da notificare sia riferito o meno ad un’attività imprenditoriale o professionale se è svolta dal destinatario (art. 6 del d.p.c.m.).
La notifica digitale degli atti
Il gestore della piattaforma di posta elettronica esegue la notificazione dell’atto presso il domicilio digitale di piattaforma scelto dal destinatario.
Se il domicilio digitale è assente, oppure risulta saturo, non valido o non attivo, la notificazione viene effettuata presso il domicilio speciale, ossia l’indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato eletto ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari se ad essi è riferita la notificazione. Se anche questo domicilio non esiste o se risulta saturo, non valido o non attivo, la spedizione è eseguita presso il domicilio digitale generale del destinatario rilevato al momento dell’invio.
Gli adempimenti per la notificazione presso il domicilio digitale, in caso questo risulti saturo, non valido o non attivo, prevedono quindi:
- primo tentativo: notificazione presso il domicilio digitale speciale del destinatario;
- secondo tentativo: notificazione presso il domicilio digitale generale del destinatario rilevato al momento dell’invio;
- il gestore:
- rende disponibile, in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso di mancato recapito specificando le regioni della mancata consegna in formato elettronico e le modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione
- dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettere raccomandata
Quest’ultima procedura è attivata soltanto dopo che il gestore ha verificato che tutti i domicili digitali risultano saturi, non validi o non attivi. Se nel frattempo il domicilio è stato modificato, la notificazione è inviata a tale indirizzo.
La procedura è attivata presso ciascuno dei domicili digitali risultati saturi, non validi o non attivi decorsi sette giorni da quando il sistema ha rilevato la condizione di saturazione, di non validità o di non attività.
Casi di malfunzionamento della piattaforma
- per l’amministrazione, l’inoltro dei documenti informatici destinati alla notificazione;
- per il destinatario e il delegato, l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici.
Il malfunzionamento deve essere segnalato sul sito istituzionale della piattaforma e ai sistemi informatici dei mittenti, i quali devono essere informati anche del ripristino della funzionalità. Il gestore deve rendere disponibili sulla piattaforma le attestazioni di malfunzionamento e di ripristino delle funzionalità con la precisazione del periodo intercorso tra i due eventi.
La consultazione dei documenti notificati
Il destinatario accede alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire gli atti che gli sono stati notificati.
Per ciascuna notifica è possibile visualizzare:
- il mittente
- la data e l’ora di messa a disposizione dell’atto sulla piattaforma
- l’atto notificato
- lo storico del processo di notifica (che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito)
- il codice univoco della notizia (IUN).
Il destinatario può inoltre scaricare e inviare a terzi la copia del documento.
Il contribuente, inoltre, può delegare ad un terzo soggetto l’accesso alla piattaforma indicando nome, cognome e codice fiscale del delegato e l’indicazione dell’incarico per tutti o solo per alcuni mittenti. L’incarico è revocabile in qualsiasi momento, senza dover dare notizia al delegante.
Il gestore della piattaforma attesta la data e l’ora in cui il destinatario, o il suo delegato, ha effettuato l’accesso mediante un sistema di marcatura temporale certificato che è validamente opponibile a terzi.
La notificazione quindi si intende perfezionata:
- per l’amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
- per il destinatario:
- nella data di recapito del documento nella casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato, se ciò avviene entro il sesto giorno successivo alla data di consegna nella casella di posta elettronica;
- il settimo giorno successivo alla data di consegna di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta del gestore della casella di posta elettronica del destinatario trasmette al gestore della piattaforma; se l’avviso è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette gironi va calcolato a decorrere dal giorno successivo; nei casi di casella postale satura, non valida o attiva
- il quindicesimo giorno successivo alla suddetta data nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva;
- il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo.
La notificazione degli atti a soggetti non obbligati al domicilio digitale
Nel caso in cui il destinatario non è titolate di un indirizzo PEC o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, il gestore della piattaforma deve notificare, senza ritardi, l’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo a mezzo posta, indicando l’identificativo univoco della notificazione (IUN) e le modalità di accesso alla piattaforma per ottenere la copia cartacea dell’atto.
In questi casi la notifica deve avvenire in formato cartaceo e in busta chiusa, direttamente dal gestore della piattaforma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Se, per cause diverse diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali il plico può essere consegnato, non sia possibile operare il recapito del plico contenete l’avvenuta ricezione all’indirizzo indicato, l’addetto postale deve svolgere “in loco con opportuna indagine per accertare l’indirizzo dell’abitazione dell’ufficio o della sede del destinatario irreperibile” e “gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma”.
Se dagli accertamenti svolti dall’addetto postale, oppure dalla consultazione del registro dell’anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese, è possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il recente recapito, il gestore della piattaforma invia l’avviso di avvenuta ricezione a questo ultimo indirizzo; in caso contrario, deposita l’avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma rendendolo, pertanto, disponibile al destinatario.
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