Il pagamento dei versamenti sospesi e dovuti all’agente della riscossione deve avvenire entro il 28 febbraio (ma, essendo domenica, la scadenza è posticipata al 1 marzo). Il datore di lavoro deve quindi interrompere il pignoramento dello stipendio fino a fine gennaio e da febbraio riprenderanno le trattenute. Sempre fino alla fine del mese non saranno effettuate le verifiche degli enti pubblici su eventuali morosità del debitore per pagamenti di oltre 5mila euro.
Le nuove scadenze per i versamenti sospesi e le eccezioni previste
In base a quanto stabilito nell’articolo 1 del Dl 3/2021, il periodo di sospensione dei versamenti, che l’articolo 68 del Dl 18/2020 aveva fissato a dicembre 2020, è stato spostato di un mese, in attesa di un nuovo provvedimento che dovrebbe allungare nuovamente questo periodo.
La conseguenza di questa modifica è che il pagamento dei versamenti sospesi deve avvenire entro il 1 marzo 2021 in un’unica soluzione. Tuttavia, esistono diverse eccezioni a tale scadenza, che consentono al contribuente di proporre una nuova domanda di rateizzazione.
La prima eccezione riguarda il caso in cui il debitore ha ricevuto una cartella di pagamento per la quale, all’8 marzo dello scorso anno, non erano ancora scaduti i 60 giorni dalla notifica. In tal caso è possibile trasmettere istanza di dilazione nel mese di febbraio.
La stessa possibilità è prevista per chi, sempre all’8 marzo 2020, aveva cartelle o atti di accertamento scaduti e non dilazionati, oltre che per i contribuenti con dilazioni già scadute. In questi casi, presentando domanda entro la fine del 2021, si beneficia anche dell’allungamento a 10 rate non pagare come condizione di decadenza dal beneficio del termine.
Infine, possono accedere a una nuova rateizzazione i soggetti con piani di rientro decaduti a marzo 2020, sempre con domanda trasmessa sempre entro la fine dell’anno in corso e senza pagare le rate scadute.
Queste nuove possibilità, introdotte a causa della situazione emergenziale, consentono di prevenire azioni di recupero coattivo da parte dell’agente della riscossione, una volta terminato il periodo di sospensione.
Inoltre è opportuno ricordare che fino al 31 dicembre 2021 è possibile scegliere liberamente il numero di rate del piano di rientro per i debiti entro i 100mila euro, senza documentare lo stato di difficoltà.
Rate in corso all’8 marzo 2020
Se il contribuente aveva delle dilazioni in corso all’8 marzo 2020 ma non ha pagato nessuna delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, si ritroverà a febbraio a dover versare tutte le rate scadute, pena il decadimento della rateizzazione. In presenza di tale ipotesi è quindi opportuno pagare due o più delle rate sospese, così da rientrare nella soglia delle 10 rate non pagate e non perdere i benefici.
Infine, nelle nuove FAQ presenti sul sito di Agenzia delle Entrate non si trova più la precisazione per la quale i decaduti dalle rottamazioni a fine 2019 che avessero rate scadute alla data di richiesta di condono, dovessero pagare le rate per accedere ad una nuova dilazione. Pertanto anche per questi soggetti vale la regola che, presentando la domanda entro la fine del 2021, è possibile essere ammessi al piano di rientro senza dover versare nulla.
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