Chi ha la Partita Iva in regime forfettario è esonerato dall’emissione di fatture elettroniche, ma anche per questi professionisti da quest’anno ci sono cambiamenti nelle modalità di scrittura delle fatture.

In tal senso, tra i professionisti con Partita Iva iscritti al regime forfettario possiamo individuare tre casistiche:

  • coloro che aprono la Partita Iva quest’anno
  • coloro che hanno già la Partita Iva ma con un diverso regime
  • coloro che si trovano già nel regime forfettario.

Quest’ultimo caso è i più semplice, perché dovrà semplicemente proseguire come fatto in passato.

Le nuove Partite Iva che vogliono aderire al regime forfettario, invece, dovranno innanzitutto comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività (il modello AA9/12 disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate) ed osservare le seguenti regole per l’emissione delle fatture.

Partita Iva in regime forfettario: le regole per l’emissione della fattura

Le fatture emesse dal professionista con Partita Iva in regime forfettario non dovranno riportare né l’Iva né la ritenuta d’acconto, ma dovranno invece riportare il riferimento alla norma che disciplina il regime ai fini Iva (art. 1, comma 58 L.190/2014) e a quella che esonera il committente dall’applicazione della ritenuta (comma 67).

La fattura dovrà inoltre riportare l’eventuale contributo previdenziale integrativo di categoria e, se emessa per un importo superiore a 77,47 euro, sarà necessario apporre una marca da bollo da 2 euro.

Professionisti che provengono da un altro regime

Anche in questo caso, l’esempio più semplice è quello del professionista che proviene da un regime dei minimi. Infatti anche in questa tipologia di regime agevolato, alla fattura emessa non si applicava né Iva né ritenuta: l’unico cambiamento per il professionista sarà l’obbligo di citare nella fattura la già menzionata norma sul regime ai fini Iva.

Chi invece proviene da un regime ordinario o semplificato dovrà prestare particolare attenzione alle prime fatture, perché attraverso di esse esercita un “comportamento concludente” ai fini dell’opzione.

Le fatture quindi dovranno essere compilate senza Iva e ritenuta d’acconto, rispettando le stesse regole di chi apre per la prima volta una Partita Iva in regime forfettario. In caso di errori, si potrà procedere con le rettifiche indicate dalla circolare 7/E/2008, entro i termini previsti per la liquidazione Iva.

Va posta poi particolare attenzione alle situazioni transitorie: ad esempio, se nel 2018 è stata emessa una fattura che poi viene incassata nel 2019, l’Iva resterà dovuta in quanto esigibile al momento dell’emissione.

Ulteriori dettagli, anche sul passaggio dal regime ordinario a quello forfettario ai fini reddituali, sono disponibili in questa analisi de Il Sole24Ore.

 

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