Il decreto Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020 n.18) ha previsto, agli articoli 67 e 83, la sospensione dei termini e accertamento con adesione per i procedimenti tributari. L’Agenzia delle Entrate è quindi intervenuta con la circolare 6 per fornire chiarimenti in merito alla gestione del procedimento tributario a distanza, che privilegia, qualora disponibile per il contribuente, l’utilizzo della posta elettronica certificata piuttosto che quella ordinaria.
Dieci i punti toccati dalla circolare, che chiarisce come:
- l’identificazione del contribuente o del suo rappresentante deve avvenire attraverso l’invio, tramite PEC o mail ordinaria, della copia del documento di identità e della procura, qualora questa non sia già in possesso dell’ufficio; anche se il documento di identità fosse già in possesso dell’ufficio, la richiesta è comunque necessaria per garantire, in questa fase particolare, l’identificazione del contribuente o del rappresentante che parteciperà alla sessione
- nella PEC o nella mail di richiesta è necessario indicare il numero e l’intestazione dell’utenza telefonica o dello strumento di videoconferenza, qualora disponibile, da utilizzare durante il contraddittorio
- il contraddittorio si effettuerà quindi in modalità telefoniche o in video conferenza
- la redazione del verbale del contraddittorio verrà effettuata dando atto delle modalità con le quali lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o le mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file
- il verbale del contraddittorio viene condiviso tramite PEC o mail con il contribuente o un suo rappresentate; la condivisione del file ha lo scopo di rilevare la presenza di eventuali errori nella bozza del verbale. Sarebbe inoltre preferibile, specifica l’Agenzia delle Entrate, che il contraddittorio a distanza, la redazione del verbale e la sottoscrizione del documento da parte del contribuente e dell’ufficio competente fosse conclusa in un’unica giornata
- questa modalità di gestione del contraddittorio può essere utilizzata, adattandola caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che preveda la partecipazione o l’intesa con il contribuente, come ad esempio in sede di verifica e accertamento
- dopo la condivisione del verbale di contraddittorio, il contribuente o il suo rappresentate stampano il documento ricevuto dall’ufficio e lo sottoscrivono, apponendo una sigla su tutte le pagine
- il verbale sottoscritto deve essere poi scannerizzato e inviato nuovamente tramite PEC o mail all’ufficio, allegando una copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale
- il verbalizzante dell’ufficio stampa il documento ricevuto o lo sottoscrive
- il suddetto verbalizzante invia tramite PEC o mail il verbale sottoscritto e protocollato al contribuente o al suo rappresentate.
Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che le operazioni di sottoscrizione del verbale di contraddittorio, sia da parte del contribuente (o rappresentate) che dell’ufficio, possono essere effettuate anche utilizzando la firma digitale.
In linea generale, le indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate possono essere adattate anche alle ipotesi di procedimento di accertamento con adesione avviato dall’ufficio, che ha provveduto ad invitare il contribuente, oppure di istanza di adesione presentata dal contribuente in riferimento a un processo verbale di constatazione. Inoltre, le stesse considerazioni si possono applicare alle ipotesi di adesione ai fini delle altre imposte indirette ai sensi degli articoli da 10 a 13 del d. lgs. n. 218 del 1997.
In generale, quindi, queste indicazioni possono essere adattate, caso per caso, a tutti i procedimenti tributari che richiedono la partecipazione o l’intesa con il contribuente.
Infine, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come non sia interessato della sospensione in oggetto il termine dei “venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’articolo 7” (previsto dall’articolo 8 del d.lgs n. 218 del 1997), entro il quale versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione.