A causa dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, nei luoghi in cui siano presenti divieti e limiti, o impossibilità a circolare su tutto o parte del territorio nazionale o situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o per i soggetti variamente interessati nel processo tributario, il legislatore ha disciplinato lo svolgimento delle udienze da remoto con l’articolo 27 del decreto-legge n. 137 del 28/10/2020 (in G.U. n. 269 del 28/10/2020), con decorrenza del 29/10/2020.
Prima di approfondire questo argomento è però opportuno analizzare lo sviluppo normativo del processo tributario nei momenti precedenti alla pandemia da Covid-19.
Le video udienze nel processo tributario
Il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo dal quale si collegano da remoto il difensore, l’ente impositore e di riscossione, i giudici tributari e il personale amministrativo delle Commissioni Tributarie è disciplinato da diverse normative, in vigore in diversi momenti.
- Dal 24/10/2018 al 18/05/2020, l’articolo 16, comma 4, decreto-legge n. 119 del 23/10/2018, convertito dalla Legge n. 136 del 17/12/2018, prevedeva che:
- potevano partecipare all’udienza a distanza esclusivamente le parti di cui all’articolo 34 Decreto legislativo n. 546/1992
- per il collegamento audiovisivo tra aula di udienza e luogo del domicilio del contribuente, del difensore o dell’ufficio era necessaria una richiesta apposita formulata da una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo
- il collegamento doveva svolgersi con modalità tassative che garantissero la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto veniva detto
- il luogo dal quale la parte processuale si collegava per l’udienza da remoto era equiparato all’aula di udienza
- per le regole tecnico operative erano necessari uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l’Agenzia per l’Italia Digitale
- ogni mese e per ogni sezione un’udienza doveva essere riservata alla trattazione di controversie per le quali era stata richiesta il collegamento da remoto.
- A partire dal 19 maggio 2019 l’articolo sopracitato è stato integralmente sostituito dall’articolo 135, comma 2, decreto-legge n. 34 del 19/05/2020, convertito dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, che ha introdotto le seguenti novità:
- è possibile partecipare con collegamento audiovisivo a distanza alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 Decreto legislativo n. 546/1992; quindi, a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa, l’udienza da remoto può essere applicata anche alle trattazioni in camera di consiglio
- la partecipazione da remoto all’udienza pubblica del citato articolo 34 può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo, con apposita istanza a depositare in segreteria e notificare alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di cui all’articolo 31, comma 2, Decreto legislativo n. 546/1992
- è sempre necessario che le regole tecnico-operative per la partecipazione a distanza all’udienza siano individuate preventivamente on uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali, e l’Agenzia per l’Italia Digitale
- i giudici, sulla base dei criteri individuati dai presidenti delle Commissioni Tributarie, individuano le controversie per le quali l’ufficio di segreteria può comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza a distanza.
- Dall’11 novembre 2020 il decreto direttoriale n. RR 46 dell’11 novembre 2020 stabilisce le regole tecnico-operative per la trattazione delle udienze da remoto:
- le udienze da remoto si svolgono tramite collegamenti a distanza e la piattaforma da utilizzare per tali collegamenti è Skype for Business, già a disposizione delle Commissioni tributarie
- l’udienza da remoto avviene attraverso un collegamento audiovisivo che possa assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, in modo da garantire il diritto alla partecipazione e al contraddittorio
- la decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza deve essere comunicata alle parti con posta elettronica certificata e, prima dell’udienza stessa, l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria dovrà inviare una seconda comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata, inviando il link per la partecipazione all’udienza da remoto, corredato da un avviso sul trattamento dei dati personali.
Le sentenze digitali nel Processo Tributario
L’articolo 16 del Decreto n. 163 del 23/12/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.37 del 14/02/2014 e in vigore dal 01/03/2014, prevede che, ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze redatti come documenti informatici e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio giudicante possa avvenire tramite SIGIT.
A luglio, 2020, tuttavia, le sentenze della CTP di Roma e della CTR Lazio dovevano diventare digitali, ma questo non è avvenuto a causa dell’emergenza Covid-19, con la conseguenza che per la trasmissione die documenti giurisdizionali era utilizzata la posta elettronica ordinaria, con evidenti rischi per la sicurezza informatica e dei dati personali.
Il legislatore quindi, in piena emergenza Covid-19, è intervenuto con l’articolo 27 del D.L. n. 137/2020, che disciplina le seguenti situazioni processuali fino al 31/01/2021.
Decreto motivato
Lo svolgimento delle udienze pubbliche, camerali e delle camere di consiglio con collegamento a distanza è autorizzato solo con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale, secondo la rispettiva competenza, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.
I decreti possono anche disporre che udienze e camere di consiglio si svolgano solo parzialmente da remoto, nei limiti delle dotazioni informatiche disponibili.
La segreteria deve comunicare alle parti, almeno tre giorni prima della trattazione, l’ora e le modalità per il collegamento da remoto. Tutti i verbali e i provvedimenti adottati in seguito ad un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario.
Alternative alla discussione orale con collegamento da remoto
Esclusa l’oralità, le alternative previste sono:
- le controversie in in pubblica udienza passano in decisione “in base agli atti”; tuttavia se almeno una delle parti insiste per la discussione, presentando apposita istanza da notificare e depositare almeno due giorni liberi prima dell’udienza, e non sia possibile procedere tramite collegamento da remoto, si procede tramite “trattazione scritta”, fissando un termine non inferiore ai 10 giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni 0prima dell’udienza per memorie di replica.
- nel caso in cui si sia possibile rispettare questi termini, la controversia è rinviata a nuovo ruolo, con la possibilità di prevedere automaticamente la la “trattazione scritta” nel rispetto dei medesimi termini e senza discussione orale
Sia nel caso di decisione sulla base degli atti che di trattazione scritta, sia le parti che i difensori sono considerati presenti a tutti gli effetti e i provvedimenti si intendo assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario.
Le critiche di anticostituzionalità
Le novità introdotte dall’art.27 sono state fortemente criticate, soprattutto in tema di costituzionalità. In particolare, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2539 del 21 aprile 2020, ha stabilito che: “Il contraddittorio cartolare “coatto” – cioè non frutto di una libera opzione difensiva, bensì imposto anche contro la volontà delle parti che invece preferiscano differire la causa a data successiva al termine della fase emergenziale, pur di potersi confrontare direttamente con il proprio giudice – non appare una soluzione ermeneutica compatibile con i canoni della interpretazione conforme a Costituzione, che il giudice comune ha sempre l’onere di esperire con riguardo alla disposizione di cui deve fare applicazione”.
La discussione orale è infatti un momento fondamentale nel processo tributario, perché permette di chiarire meglio concetti fiscali complessi e questioni tecniche difficili davanti ai giudici. Inoltre, dal momento che nel processo tributario non è prevista testimonianza, la discussione diventa necessaria per chiarire e puntualizzare determinate situazioni di fatto.
Il Consiglio Nazionale Forense, l’Organismo Congressuale Forense e l’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (UNCAT) hanno poi fatto notare come non solo l’art.27 sia contrario alla Costituzione, e in particolare con i principi regolatori del giusto processo (articolo 111, comma 2, della Costituzione) e il diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), ma anche alla normativa Comunitaria.
La normativa comunitaria stabilisce infatti, all’articolo 6, primo paragrafo, CEDU, che Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un Tribunale indipendente e imparziale…”.