Nel corso di un processo tributario sono numerose le domande alle quali commercialisti e avvocati devono rispondere per assistere i propri clienti. Una delle più diffuse riguarda senza dubbio la sospensione dell’atto impugnato davanti alla Commissione tributaria competente.

 

Quando si presenta un ricorso in commissione tributaria, tuttavia, è bene informare il proprio cliente che tale azione non comporta automaticamente la sospensione dell’atto impugnato, né i suoi effetti giuridici. Tuttavia, il contribuente può tutelarsi e presentare una specifica domanda di sospensione dell’atto impugnato, qualora ritenga che l’atto stesso possa procurargli un danno grave e irreparabile.

Tale diritto è riconosciuto e regolamentato dell’articolo 47 del decreto legislativo n.546/1992 e può essere esercitato sia davanti al giudice tributario che alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Abbiamo quindi, oltre la sospensione legale di 180 giorni dalla data di emissione dell’atto impositivo che opera automaticamente, due tipologie di sospensione dell’atto impugnato: giudiziale e amministrativa.

 

Sospensione giudiziale dell’atto impugnato

È possibile richiedere la sospensione giudiziale dell’atto impugnato per gli Avvisi di Accertamento, di Liquidazione del Tributo, di Riscossione e di Esecuzione, sia per le imposte dirette che indirette.

Ricevuta la domanda per la sospensione dell’atto impugnato, la Commissione fisserà la data di trattazione dell’udienza, comunicandola alle parti con almeno dieci giorni di preavviso. Dopo aver ascoltato le parti, il Collegio emetterà un’ordinanza motivata e non impugnabile, che potrà:

  • Respingere la richiesta di sospensione dell’atto impugnato;
  • Sospendere l’atto nella sua totalità, fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado;
  • Sospendere parzialmente gli effetti dell’atto impugnato, fino alla sentenza di primo grado;
  • Concedere la sospensione dell’atto, subordinandola però alla presentazione di una garanzia adeguata, come una cauzione o una fideiussione bancaria o assicurativa.

La Commissione Tributaria ha l’onere di decidere in merito alla sospensione dell’atto impugnato entro 180 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di accoglimento dell’istanza, la trattazione della controversia deve essere fissata entro i 90 giorni successivi.

Il presidente del Collegio può, in via del tutto eccezionale, emettere un motivato provvedimento temporaneo di sospensione dell’atto impugnato, in attesa che il Collegio stesso si pronunci in merito. Tale provvedimento sarà valido fino alla pronuncia del Commissione.

Come detto, l’ordinanza di sospensione non è impugnabile: tuttavia, potrà essere revocata o modificata, previa istanza di parte, qualora si dimostri che le condizioni su cui si fondava la richiesta originaria siano mutate.

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La sospensione amministrativa dell’atto impugnato

La domanda di sospensione amministrativa dovrà essere rivolta alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Tale richiesta potrà essere presentata sia per le imposte dirette che per quelle indirette, compresa l’imposta sul valore aggiunto.

Il contribuente può richiedere contemporaneamente entrambe le sospensioni, oppure solo una delle due tipologie. Nel caso in cui ne venga concessa una, l’altro soggetto interessato, Commissione o Ufficio, non dovrà far altro che prenderne atto.

Come presentare richiesta per la sospensione dell’atto impugnato

La richiesta per la sospensione dell’atto impugnato presso le Commissioni Tributarie può essere presentata contestualmente al ricorso o con un atto separato, che deve essere notificato a tutte le parti e depositato, con la prova dell’avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione Tributaria competente.

In ogni caso, è fondamentale indicare la motivazione della richiesta, necessaria affinché la Commissione possa valutare e verificare l’esistenza di un danno grave e irreparabile, nonché la fondatezza delle ragioni per la quali è stata richiesta la sospensione dell’atto impugnato.

È importante sottolineare che, dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n.156/2015, è possibile richiedere la sospensione dell’atto impugnato anche per i gradi successivi al primo, attraverso:

  • Un’istanza formulata alla Commissione Tributaria Regionale, in caso di appello;
  • Un’istanza formulata alla Commissione Tributaria Regionale che ha emesso la sentenza impugnata, in caso di pendenza del ricorso in Cassazione;
  • Un’istanza formulata alla Commissione Tributaria presso cui pende un giudizio di revocazione.

In caso di sentenze in materia di sanzioni tributarie, la sospensione può essere disposta dalla Commissione Tributaria Regionale, che deve obbligatoriamente concederla se il contribuente presenta un’idonea garanzia, come una fideiussione bancaria o assicurativa.

La richiesta di sospensione amministrativa dell’atto presso gli Uffici, invece, può essere fatta direttamente presso l’Ente che ha emesso il provvedimento. Ad esempio per le Cartelle di pagamento, tramite l’apposito modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

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