Il 24 febbraio 2023 è stato convertito in legge il decreto legge n. 13, che introduce importanti novità in materia di riforma del processo tributario. Tra le principali novità contenute nella legge vi è l’aumento del limite per adire al giudice monocratico tributario per contenziosi fino a 5 mila euro. Prima dell’entrata in vigore del decreto, il limite era fissato a 3 mila euro, il che significa che ora i contribuenti potranno accedere al giudice monocratico per contenziosi di valore superiore.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate dovrà preparare gli elenchi delle cause presso la corte di cassazione estinte per tregua fiscale, al fine di velocizzare i tempi della giustizia tributaria. Si tratta di una novità importante, che mira a garantire una maggiore efficienza del sistema giudiziario tributario.
Inoltre, l’articolo 40 del decreto legge introduce alcune disposizioni volte a velocizzare i tempi della giustizia tributaria, in particolare per quanto riguarda la tregua fiscale. Infatti, la legge prevede che i contribuenti che aderiscono alla tregua fiscale otterranno un trattamento preferenziale, in termini di tempi e modalità di risoluzione dei contenziosi fiscali.
Infine, la legge prevede anche la riscrittura delle elezioni dei componenti dell’organo di governo della giustizia tributaria. Si tratta di una novità last minute, che ha l’obiettivo di garantire una maggiore rappresentatività dell’organo di governo della giustizia tributaria.
La figura del giudice monocratico
La riforma del processo tributario ha introdotto importanti novità, tra cui la figura del giudice monocratico, che rappresenta una soluzione di giustizia più rapida ed economica per le liti tributarie di basso importo. Tuttavia, la soglia di competenza del giudice monocratico è stata oggetto di alcune revisioni.
In particolare, la legge 130 dell’agosto 2022 ha rivisitato la soglia di competenza del giudice monocratico, portando il valore massimo della lite a 5 mila euro, rispetto ai precedenti 3 mila euro. Ciò significa che le controversie tributarie di valore superiore a 5 mila euro dovranno essere trattate dal collegio giudicante.
Il tetto dei 5 mila euro rappresenta anche la soglia per avvalersi o meno della difesa tecnica. Ciò significa che per le liti tributarie di valore superiore a 5 mila euro sarà necessario avvalersi dell’assistenza di un avvocato o di un commercialista.
Per stabilire il valore della lite, è necessario considerare l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Questo significa che il valore della lite sarà determinato esclusivamente dal tributo oggetto della controversia e non da eventuali interessi o sanzioni.
L’elenco delle cause tributarie in via di definizione agevolata
Tre le novità introdotte dalla conversione in legge del decreto n. 13 ce ne sono alcune volte a garantire una maggiore efficienza e tempestività della giustizia tributaria, tra cui la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei contenziosi interessati alla definizione agevolata pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione.
Per monitorare ed efficientare l’operatività delle norme presenti nella tregua fiscale, l’Agenzia delle Entrate dovrà depositare un elenco delle cause tributarie presso la cancelleria della Cassazione, nel quale saranno elencati i contenziosi in via di definizione agevolata con i versamenti effettuati, cui non è stato disposto il diniego alla definizione. Questa disposizione è finalizzata a rendere più celere la dichiarazione dell’estinzione dei giudizi condonati.
In particolare, questa norma è stata pensata per rispondere alle esigenze della missione 1, componente 1, asse 1 del Pnrr, ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede interventi volti a garantire una maggiore efficienza e tempestività della giustizia tributaria, nonché una maggiore semplificazione delle procedure amministrative.
La riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei contenziosi interessati alla definizione agevolata pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione rappresenta quindi un passo importante verso una giustizia tributaria più rapida ed efficiente, permettendo ai contribuenti di ottenere una rapida definizione delle controversie fiscali in corso.
Nuove regole per la composizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Tra le novità del decreto legge n. 13, vi è la modifica delle regole per la composizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
In particolare, con l’articolo 40 del decreto legge, è stato modificato il comma 5 dell’articolo 8 della legge sulla riforma del processo tributario. La novità prevede che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dovrà essere eletto entro il 31 maggio 2023, ma a differenza della precedente versione, viene eliminata la riserva prevista ai magistrati togati.
In precedenza, la norma prevedeva che il Consiglio di Presidenza dovesse essere composto da almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno dalla magistratura amministrativa, uno dalla magistratura contabile e uno dalla magistratura militare, scelti tra coloro che erano utilmente collocati nella graduatoria di cui all’articolo 1, comma 7.
Con la modifica introdotta dal decreto legge n. 13, viene eliminata questa riserva, consentendo una maggiore flessibilità nella scelta dei membri del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Questa modifica mira a garantire una maggiore rappresentatività del Consiglio di Presidenza, evitando limitazioni che potrebbero pregiudicare la scelta dei membri.
La nuova versione prevede quindi che nella componente togata del Consiglio di Presidenza possano essere eletti solo i giudici tributari e i magistrati tributari che possono ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Ciò significa che i candidati togati dovranno scegliere se presentare la loro candidatura o continuare a svolgere le funzioni di giudice, in quanto una volta eletti in Consiglio verranno posti fuori ruolo.
Questa stretta verso i candidabili togati ha lo scopo di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei giudici tributari e dei magistrati tributari, evitando che la loro elezione in Consiglio di Presidenza possa pregiudicare il regolare svolgimento dei processi tributari.
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