Sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributario sono regolati da norme che, nel codice della giustizia tributaria, ricalcano la disciplina attualmente vigente e contenuta nell’articolo 39 e successivi del D.Lgs. n. 546/1992. Nel tempo, tuttavia, sono intervenuti significativi perfezionamenti, dettati dall’esperienza maturata, che hanno contribuito ad eliminare le incertezze interpretative e a consentire una maggiore fluidità nell’applicazione delle norme.
Vediamo quindi nel dettaglio come sono disciplinate la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo tributario.
Sospensione del processo
Questa fattispecie è quella che, nel progettato Codice della Giustizia tributaria, contiene la maggiore novità disciplinare, perché si regolamentano in modo distinto la sospensione del processo tributario a seguito di querela di falso, riportata nell’art.74, e gli altri di casi di sospensione del processo, affrontanti nell‘art.75.
L’art.74, al comma 1, stabilisce che “il processo è sospeso quando è presentata querela di falso in via principale davanti al tribunale civile, salvo che il giudice tributario, presa visione della querela, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione”.
Al comma 2 poi si disciplina più dettagliatamente l’ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale al giudice tributario, in modo da evitare le difficoltà applicative riscontate in passato e dovute proprio all’assenza di una disciplina specifica espressamente contenuta nella legge processuale tributaria e alle difficoltà di interpretazione dovute al riporto al processo tributario della complessa e articolata disciplina contenuta nel Codice di procedura civile.
Nel comma 2 dell’art. 74 del Codice della giustizia tributaria dunque leggiamo che “se la querela di falso è presentata in via incidentale davanti al giudice tributario, lo stesso, a richiesta del proponente, concede termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, per la formalizzazione della querela con atto di citazione davanti al tribunale civile, fissando apposita trattazione per l’esame dell’atto di citazione, di cui deve essere esibita copia entro e non oltre cinque giorni liberi prima della trattazione stessa. Il processo è sospeso salvo che il giudice tributario, esaminata la querela di falso, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione”.
Al comma 3, poi, si precisa che “qualora il processo non venga sospeso il giudice dispone per la prosecuzione del processo stesso”.
L’art. 75, al comma 1 prevede che “oltre che nel caso previsto dall’articolo 74, il processo tributario è sospeso soltanto qualora debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone, salvo che si tratti della loro capacità di stare in giudizio”. Al comma 2, poi, si precisa che la sospensione del processo non è ammessa al di fuori dei casi previsti nel presente articolo e nell’articolo 74, valendo altrimenti quanto invece disposto dall’articolo 14, comma 1”.
Interruzione del processo tributario
La disciplina dell’interruzione del processo, contenuta nel Capo II e in particolare negli articoli da 76 a 80, riprende quanto disposto nell’art.40 del D.Lgs. n. 546/1992, ma differenzia sue casistiche: da una parte l’interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte (art.76), dall’altra l’interruzione per eventi che colpiscono i difensori (art.77).
Negli articoli 78 e 79, si prevede con precisione la disciplina interruttiva per i casi di eventi che colpiscono le parti o i difensori dopo la discussione orale, mentre nell’articolo 80 sono state allocate le proroghe previste per i termini della predisposizione del ricorso e per la costituzione a giudizio nei casi in cui entro questi termini si verifichino eventi che colpiscano appunto parti o difensori.
- l’art.n 81 disciplina le forme dei provvedimenti di sospensione e interruzione
- l’art. 82 specifica gli effetti della sospensione e dell’interruzione
- l’art. 83 dettaglia le modalità di ripresa del processo sospeso o interrotto, che deve svolgersi entro i tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione e di tre mesi dalla data in cui è stata dichiarata l’interruzione del processo; per riprendere il processo è sufficiente la presentazione da una delle due parti di una semplice istanza di fissazione dell’udienza di trattazione al presidente di sezione del giudice, che provvede a fissare l’udienza con decreto).
Estinzione dei processi
Infine, al capo IV sono contenute le norme che regolano l’estinzione dei processi. Si distingue nel dettaglio:
- art. 84: estinzione del processo per rinuncia al ricorso
- art. 85: estinzione del processo per inattività delle parti (specifichiamo che tale disciplina in questo contesto ha solo portata generale e deve essere integrata, specie per quanto riguarda i relativi effetti, con la disciplina dell’estinzione nel giudizio di appello, nel giudizio di rinvio dopo Cassazione e nel giudizio di revocazione ordinaria e straordinaria).
- art. 86: estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.