Uno degli elementi fondamentali nel Contenzioso Tributario è la procura al difensore abilitato. Si tratta dell’atto che abilita il professionista all’assistenza tecnica nel Processo Tributario; tale incarico può essere conferito attraverso:
- un atto pubblico o una scrittura privata autenticata;
- in calce o al margine dell’atto;
- oralmente durante l’udienza.
In questa guida elencheremo quindi le diverse casistiche inerenti la procura nel Contenzioso Tributario e vedremo cosa fare in caso di vizi nel conferimento dell’incarico.
Il conferimento della procura nel Contenzioso Tributario
Come anticipato, l’art. 12 comma 7 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede tre modalità per il conferimento della procura al difensore abilitato.
Il primo caso prevede che l’incarico sia effettuato tramite un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. In questa casistica, da momento che l’atto con cui è conferita la procura è un provvedimento a se stante rispetto al ricorso, sarà necessario produrlo in giudizio e allegarlo al fascicolo di parte.
Inoltre, la procura notarile, se rilasciata con l’espessione “ad litem” deve obbligatoriamente esplicitare a quale controversia tributaria si riferisce; in caso contrario, non è possibile intendere l’atto come una procura generale, in quanto il conferente non manifesta esplicitamente tale volontà, nè come procura speciale, perché non è presente alcun riferimento ad una specifica controversia.
Procura conferita in calce o a margine dell’atto
In questo caso l’incarico, debitamente sottoscritto dal conferente con firma autografa, può essere certificato dal difensore stesso, che vi appone anche la propria firma.
Attraverso la sottoscrizione autografa del conferente, quindi, la procura ha la funzione di:
- conferire al difensore la paternità del ricorso;
- attestare che la sottoscrizione appartiene ad una determinata persona, preliminarmente identificata. La prova della falsità della firma del conferente, infatti, deve essere necessariamente preceduta da una querela per falso.
Incarico conferito oralmente in udienza
Infine, in questo ultimo caso, è necessario che all’incarico sia dato atto nel verbale di udienza. Questa casistica è applicabile solo quando:
- nonostante il conferente possa stare in giudizio autonomante, preferisca, dopo aver presentato il ricorso, farsi assistere da un difensore;
- il conferente decida di sostituire il precedentemente nominato.
La procura nei diversi gradi di giudizio
L’incarico conferito al difensore per il primo grado di giudizio è valido anche per i gradi di giudizio successivi?
Si, se nell’atto sono presenti formule come “per il presente giudizio”, o similari, senza nessuna indicazioni delimitativa; in tal caso l’efficacia della procura si estende anche al processo di appello, che si configura come un ulteriore grado del giudizio. Qualora invece ci siano precise indicazioni circa i gradi di giudizio coinvolti (ad esempio, se si parla specificatamente di giudizio di primo grado e di appello) allora l’incarico non potrà applicarsi ai gradi non espressamente citati.
Per quanto riguarda il giudizio di rinvio, invece, non è necessario un nuovo incarico: in questo caso infatti non si ha un nuovo processo, ma la continuazione del giudizio davanti al giudici. Al contrario, per il processo di revocazione, che si configura come un’impugnazione a carattere speciale, deve essere conferita una nuova procura speciale.
In riferimento al procedimento esecutivo, nel caso in cui la sentenza sia favorevole al contribuente non è necessario conferire una nuova procura per instaurare la procedura esecutiva né per il giudizio di ottemperanza. È comunque buona regola specificare nell’incarico la validità dello stesso anche in relazione alle fasi esecutive, in modo da evitare fraintendimenti.
Per l’esercizio della tutela cautelare nel Processo Tributario sarà sufficiente la già citata procura “ad litem”, in quanto il giudizio cautelare non è autonomo rispetto a quello principale, ma una sua fase incidentale.
Infine, se una causa deve essere riassunta in seguito alla dichiarazione di incompetenza del giudice adito, non sarà necessario conferire nuovamente l’incarico, in quanto la riassunzione non determina l’istituzione di un nuovo processo.
Procura conferita a più difensori
Nel caso di incarico conferito a più difensori questo si presume conferito disgiuntamente a meno che il ricorrente non espliciti che l’intenzione di volerlo attribuire congiuntamente. Di conseguenza, il ricorso è validamente proposto se sottoscritto anche da uno solo dei difensori nominati disgiuntamente e comporta l’attribuzione a ciascuno di essi dei pieni poteri di rappresentanza processuale.
Rinuncia o revoca della procura
L‘incarico conferito dal ricorrente può essere sempre revocato senza particolari formalità, così come il difensore può sempre rinunciare al suo incarico. L’eventuale revoca o rinuncia, però, non ha effetto nei confronti delle altre parti sino a quando il difensore non è stato sostituito con un altro, debitamente nominato, e la sua sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata. Fino al quel momento, infatti, il vecchio difensore mantiene la rappresentanza per tutti gli atti processuali comprese le notifiche che, in assenza di nomina di un nuovo difensore, risulteranno valide a tutti gli effetti di legge.
Difetti di rilascio della procura: quali sono le conseguenze?
Nell’ambito del Contenzioso Tributario i vizi della procura al difensore abilitato sono intrepretati in senso restrittivo. Questo significa che solo nei casi più gravi i difetti determinano l’inammissibilità del ricorso. In generale, possiamo affermare che nel Processo Tributario l’inammissibilità di un ricorso per vizi della procura può essere dichiarata solo se il contribuente rifiuta di regolarizzare la propria posizione in merito.
Se esiste un difetto di rappresentanza, di assistenza, di autorizzazione nella procura, oppure un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice stabilirà un termine improrogabile per sanare tali difetti. Se il conferente rispetta tale termine e sana i vizi dell’incarico, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dal momento della prima notificazione. Al contrario, se il contribuente non provvede ai suoi obblighi il ricorso si ritiene inammissibile ma non è applicabile una sanzione, se non in determinati casi.
A pregiudicare il ricorso tributario, invece, è la mancanza di congiunzione necessaria quando l’incarico è conferito su un foglio separato; in tal caso, infatti, l’atto di procura alle liti rilasciato al professionista deve essere legato al corpo dell’atto difensivo. In mancanza di congiunzione, il ricorso si ritiene non adeguato al raggiungimento degli scopi preposti e non si ha la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore.
Al contrario, la procura rilasciata su un foglio separato dal ricorso, ma che forma un corpo unico con quest’ultimo (ad esempio perché c’è una numerazione progressiva dei fogli o una spilla metallica), deve essere considerata valida. In questi casi, però bisogna specificare che:
- se la scrittura privata che conferisce l’incarico non è congiunta materialmente all’atto del processo, questa deve essere autenticata da un notaio;
- se la procura è notificata insieme all’atto a cui si riferisce, non è necessario che sia menzionata nel procedimento per il quale è stata conferita.