Grazie ad nuovo accordo tra commercialisti e Agenzia delle Entrate, siglato lo scorso 8 giugno tra l’amministrazione finanziaria e il CNDCEC, si aggiorna la gestione delle procure via web.
L’accordo integra la convezione già stipulata nel 2019, che aveva l’obiettivo di acquisire informazioni sulla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento di attività di rappresentanza o assistenza presso gli uffici di Agenzia delle Entrate.
Con il nuovo servizio online “Gestione delle procure”, i commercialisti potranno ora comunicare i dati delle nuove procure conferite dai propri clienti, utilizzando un applicativo web appositamente sviluppato. L’applicazione, ancora in fase di sperimentazione, è accessibile solo ai professionisti iscritti all’albo.
Come utilizzare l’applicazione per le procure via web
È lo stesso Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a dare, attraverso il proprio sito, la notizia dell’accordo siglato con l’Agenzia delle Entrate, comunicando come i professionisti iscritti all’albo potranno utilizzare il nuovo servizio online “Gestione procure”.
L’applicazione consente di gestire via web le procure ricevute dai contribuenti per attività di rappresentanza e assistenza presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria ed è stata messa a punto sulla base delle Convenzione del 2019.
Secondo quanto previsto dagli accordi, il Consiglio Nazionale avrà la responsabilità della corretta trasmissione delle informazioni disponibili, che avverrà con cadenza settimanale.
I singoli ordini territoriali saranno poi responsabili in merito alla completezza e correttezza delle informazioni stesse.
In caso di mancata acquisizione delle informazioni relative a uno o più iscritti, sia per difetto di trasmissione che per il non superamento dei controlli relativi ai file contenenti le informazioni, per un periodo che superi i 4 invii consecutivi, lo status dell’iscritto sarò automaticamente aggiornato, passando da “iscritto” a “cancellato”. A seguito dell’aggiornamento automatico, il professionista sarà escluso dal servizio.
Questo aggiornamento non sarà applicato nel periodo di sperimentazione, ossia fino al 30 settembre 2o21.
Le modalità di comunicazione all’Anagrafe Tributaria
L’accordo siglato tra commercialisti e Agenzia delle Entrate definisce anche le modalità di comunicazione all’Anagrafe Tributaria in merito a iscrizioni, variazioni e cancellazione negli albi tenuti dagli Ordini territoriali, secondo quando previsto dal provvedimento dello scorso 27 gennaio del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In base a quanto stabilito dall’accordo, gli Ordini territoriali non hanno più l’obbligo di comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria delle variazioni intercorse nell’anno precedente, perché l’adempimento sarà assolto attraverso gli scambi informativi tra Consiglio nazionale e Agenzia delle Entrate.
Inoltre gli Ordini non dovranno più spedire per via telematica all’Amministrazione finanziaria il file con il programma “ORDINI 2.0”. Da quest’anno sarà sempre il CNDCEC ad occuparsi dell’invio del dati previsto dal D.P.R. 606/1973, attraverso l’Albo Unico Nazionale.
Pertanto, entro la data 2021, il Consiglio nazionale e l’Agenzia delle Entrate dovrebbero aver effettuato, tramite PEC:
- lo scambio dei dati al 31 dicembre 2020;
- la trasmissione delle informazioni disponibili relative allo stato degli iscritti e alle eventuali variazioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e l’11 giugno 2021.
Dal 10 giugno in poi queste trasmissioni avranno invece cadenza settimanale e le informazioni saranno quindi aggiornate alla data di trasmissione.
Inoltre, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sul proprio sito chiarisce che:
“Ai fini del rispetto dell’adempimento previsto dal DPR 605/1973, si considereranno le trasmissioni complessive effettuate dal 1° gennaio di ciascun anno fino al 30 giugno dell’anno successivo.”
Il testo ufficiale dell’accordo, dove sono riportati tutti i dettagli, è consultabile e scaricabile dal sito del CNDCEC.