Il Garante per la Protezione dei dati personali ha fornito un parere positivo sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze che definisce le regole tecnico-operative per la redazione e il deposito di provvedimenti giurisdizionali digitali nel processo tributario.
Tale schema è stato adottato in attuazione dell’art. 3, comma 3, del regolamento del Ministro dell’Economia del 23 dicembre 2013 n. 163, che riporta la disciplina inerente l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici nel Processo tributario telematico.
Le regole per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali nel processo tributario
Lo schema di decreto è composto da 10 articoli che individuano le regole tecniche informatiche da applicare, nell’ambito del processo tributario:
- alla redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali
- alla redazione del verbale di udienza in modalità telematica
- alla trasmissione degli atti da parte degli ausiliari del Giudice
- alla trasmissione dei fascicoli informatici dalle Commissioni tributarie provinciali a quelle regionali e verso altre giurisdizioni in virtù di convenzioni da stipulare.
I documenti digitali devono essere redatti in formato PDF/A, con la possibilità di poter effettuare operazioni di selezione e copia di porzioni del testo; inoltre devono essere sottoscritti con firma digitale PADES, secondo quanto stabilito dal Codice dell’amministrazione digitale.
I giudici possono lavorare su dispositivi personali come laptop, desktop o tablet, senza vincoli di connessione alla rete internet; hanno quindi la facoltà di redigere i provvedimenti in “locale”, avendo a disposizione la cosiddetta “scrivania del giudice”, che offre gli strumenti informatici necessari alla predisposizione, sottoscrizione e invio dei documenti e consente la redazione del provvedimento in formato digitale.
Inoltre i giudici hanno la possibilità di oscurare i dati personali presenti all’interno del documento e di trasmettere i documenti finalizzati all’area di lavoro del segretario, ai fini della pubblicazione dei provvedimenti. Per accedere alla scrivania dalla propria postazione il giudice dovrà inserire delle credenziali costituite da userID e password, da rinnovare ogni 180 giorni.
La pubblicazione del documento digitale
Il giudice pubblica il provvedimento digitale attraverso deposito nel fascicolo informatico, ad opera del segretario, utilizzando le relative funzionalità del SIGIT, che permettono di attribuire un numero e una data al provvedimento stesso. Nel caso in cui ci sia un malfunzionamento del sistema informatico il segretario può estrarre una copia informatica del documento e sottoscriverlo con firma digitale al fine di attestarne la conformità con l’originale. In questo caso inoltre entrambi i provvedimenti, ossia il digitale e la copia informatica del provvedimento analogico, devono essere pubblicati integralmente nel fascicolo informatico e conservati.
Il verbale dell’udienza da remoto
Per quanto riguarda il processo verbale dell’udienza e la trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del Giudice, le modalità di redazione e trasmissione degli atti sono a carico consulenti tecnici di ufficio, che possono accedere al fascicolo informatico solo se autorizzati e previa registrazione al SIGIT. I fascicoli informatici sono trasmessi tra le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado attraverso le relative funzionalità del SIGIT a disposizione del personale amministrativo delle Commissioni stesse. Per trasmettere invece i fascicoli informatici ad altre giurisdizioni sono necessarie apposite e specifiche convenzioni.