La legge di Bilancio 2020 introduce vincoli più stringenti per l’accesso al regime forfettario, dopo le modifiche apportate dal comma 692 dell’articolo 1. Infatti, oltre al limite di 65mila euro di ricavi e compensi che i contribuenti forfettari non possono superare nell’anno precedente, dal 2020 questi contribuenti non devono aver sostenuto spese per il personale dipendente e assimilato per un importo superiore a 20mila euro.

Per definire il lavoro subordinato e parasubordinato si fa riferimento a:

  • articolo 70 del Dlgs 276/03 (lavoro meramente occasionale)
  • lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 50, lettere c) e c bis) del Tuir (borse di studio o sussidi e collaborazione coordinata e continuativa)
  • collaboratori assunti secondo le modalità riconducibili all’articolo 61, del decreto 276 (contratti a progetto)
  • spese di lavoro corrisposte ai familiari che non sono deducibili in base all’articolo 60 del Tuir.

La legge di Bilancio 2020 ha inoltre reintrodotto una causa di esclusione per l’accesso al regime forfettario, secondo la quale non possono accedere al regime agevolato coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (come la pensione) superiori a 30mila euro. La verifica di tale soglia viene meno solo se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno.

L’emissione di fattura elettronica, invece, continua ad essere facoltativa per i contribuenti in regime forfettario, così come rimane l’esonero della memorizzazione e della trasmissione telematica dei corrispettivi per le vendite al dettaglio.

Un’altra innovazione riguarda il concorso del reddito prodotto in regime forfettario nell’ammontare del reddito complessivo ai fini della spettanza o per il calcolo di deduzioni, detrazioni e benefici anche non fiscali.

Infine, il comma 691 della Legge di Bilancio elimina il regime super forfettario per i contribuenti con ricavi e compensi compresi tra i 65mila e i 100mila euro: viene quindi meno l’introduzione della flat tax con imposta sostitutiva al 20% per questi contribuenti, che la legge legge 145/18 aveva previsto proprio a partire dal 2020.

 

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