Nel processo tributario, circa il 30% degli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate è totalmente o parzialmente annullato dalle commissioni tributarie, a seguito di ricorso del contribuente.
Il contribuente infatti ha facoltà di presentare ricorso al giudice tributario se ritiene che l’atto impositivo emesso dall’Agenzia delel Entrate nei suoi confronti sia infondato o illegittimo. Vediamo quindi come si presenta un ricorso all’Agenzia delle Entrate, gli elementi che deve contenere e come funziona la notifica alla controparte.
Ricorso all’Agenzia delle Entrate: gli elementi fondamentali
Il ricorso all’Agenzia delle Entrate deve contenere innanzitutto l’indicazione della commissione tributaria provinciale alla quale si rivolge il ricorso, ossia la commissione competente per territorio (nel cui ambito territoriale ha sede l’ufficio dell’amministrazione finanziaria che ha emesso l’atto impugnato). Ad esempio, se si deve presentare ricorso per un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma, la commissione tributaria provinciale competente sarà quella di Roma.
In secondo luogo, il ricorso deve indicare:
- le generalità della persona che lo propone, o a denominazione se si tratta di una società
- il luogo di residenza, se il ricorrente è una persona fisica, o della sede, se si tratta di una persona giuridica; è possibile anche indicare il domicilio
- il codice fiscale
- l’indirizzo di posta elettronica certificata personale o del difensore che assiste il ricorrente in giudizio
- l’ufficio dell’amministrazione giudiziaria nei confronti del quale si ricorre
- l’atto impugnato e la relativa data di notifica
- l’oggetto della domanda, ossia la tipologia di provvedimento che si richiede al giudice
- i motivi dell’impugnazione.
Ricorso all’Agenzia delle Entrate: i professionisti abilitati
Il ricorso, pena l’inammissibilità, deve essere sottoscritto dal difensore del contribuente. I professionisti abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali, sono:
- avvocati;
- dottori commercialisti;
- consulenti del lavoro;
- ragionieri.
In caso di controversie che abbiano per oggetto la delimitazione, l’estensione, il classamento e l’estimo dei terreni sono abilitati all’assistenza tecnica, sempre se iscritti ai relativi albi professionali:
- ingegneri;
- architetti;
- geometri;
- periti industriali;
- dottori agronomi e forestali;
- agrotecnici;
- periti agrari.
La presentazione del ricorso
Controversie fino a 3.000 euro
La mediazione tributaria
Nel caso in cui il valore dell’atto emesso dall’Agenzie delle Entrate richieda il pagamento di imposte per un valore inferiore ai 50.000 euro, il contribuente e il suo difensore tributario dovranno attendere 90 giorni, a partire dalla notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate, per poter procedere alla costituzione in giudizio presso la commissione tributaria provinciale.
In questi 90 giorni infatti ha luogo la fase di mediazione, in cui il contribuente può presentare in sede amministrativa all’Agenzia delle Entrate le ragioni che ha esposto nel ricorso. In caso di accordo tra le due parti, si ridetermina la pretesa tributaria e il contribuente potrà versare quanto dovuto in otto rate trimestrali, senza dover procedere con la costituzione in giudizio davanti alla commissione tributaria provinciale.
Se invece contribuente e Agenzia delle Entrate non trovano un accordo soddisfacente, il contribuente dovrà costituirsi in giudizio presso la commissione tributaria provinciale, che quindi dovrà esprimersi sulla fondatezza del ricorso proposto.