La rata di rottamazione ter scaduta lo scorso 28 febbraio può essere pagata fino al 7 marzo, a patto di aver rispettato la maxi scadenza del 14 dicembre 2021. È quanto ricorda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) sul proprio sito istituzionale.

I contribuenti che hanno rispettato il termine prorogato al 14 dicembre scorso per il pagamento delle rate di rottamazione le cui scadenze originarie cadevano tra il 2020 e il 2021, devono ora far fronte alla scadenza del 28 febbraio: considerando i 5 giorni di ritardo tollerati, c’è quindi tempo fino al 7 marzo, primo giorno lavorativo successivo al 5 marzo, per effettuare il pagamento.

Rottamazione ter: le conseguenze in caso di ritardi o omissioni

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, oppure di ritardo superiore a 5 giorni nel pagamento, anche di una sola rata della definizione agevolata, si incorre in una serie di conseguenze negative. Innanzitutto, si decade dai benefici della definizione agevolata e si ripristina il debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, ovviamente al netto degli importi già  versati in pendenza della rottamazione.

Inoltre, si decade dal diritto alla dilazione del reddito residuo e pertanto l’agente della riscossione può mettere legittimamente in atto azioni esecutive. In merito a questo punto, tuttavia, bisogna ricordare l’articolo 68, comma 3-bis, Dl 18/2020 ha eccezionalmente disposto che i contribuenti decaduti dalla rottamazione ter o dalle precedenti edizioni di definizione agevolata, possono richiedere una nuova dilazione del debito residuo. Tale facoltà può essere esercitata senza limiti di tempo, ma solo a condizione che la decadenza dalla definizione agevolata si sia già verificata al 31 dicembre 2019. In caso di decadenza avvenuta successivamente si applicano invece le regole ordinarie, e quindi non è prevista alcuna possibilità di rateizzazione del debito residuo.

In questo ultimo caso, essendo decorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, gli eventuali pignoramenti dovranno essere preceduti da una notifica di intimazione al versamento di quanto dovuto entro 5 giorni, in base a quanto previsto dall’articolo 50 del Dpr 602/1973. Non sono invece necessarie intimazioni per la notifica del preavviso di fermo dei veicoli e del preavviso di ipoteca.

Infine, Ader ricorda sul proprio sito che le prossime scadenze del 2022 per la rottamazione-ter cadranno alla fine dei mesi di maggio, luglio e novembre.

Si ricorda che consultando la sezione dedicata del sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione è possibile verificare lo stralcio dal debito complessivo da versare dei carichi affidati fino al 31 dicembre 2010, di importo residuo non superiore a 5mila euro, azzerati in base all’articolo 4 del Dl 41/2021.

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