È arrivato il via libera della commissione Bilancio all’emendamento al decreto Sostegni ter, con il quale il governo ha predisposto una nuova possibilità di regolarizzare i propri debiti ai contribuenti decaduti dai benefici della rottamazione ter. Dopo la prima apertura in tal senso, prevista dal decreto sostegni bis (Dl n. 146/2021) che aveva fissato al 31 dicembre la scadenza per il pagamento delle rate scadute della pace fiscale, il nuovo emendamento approvato dal Senato permette ai 512mila contribuenti  che non hanno pagato le rate della rottamazione ter e del saldo in stralcio di mettersi in regola.

Le nuove scadenze per il pagamento delle rate della rottamazione ter

Il nuovo articolo 10 bis del decreto Sostegni bis, inserito con l’emendamento approvato dal Senato, riscrive il calendario della scadenze entro le quali i contribuenti possono effettuare il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo in stralcio in scadenza tra il 2020 e il 2021, senza perdere i benefici della definizione agevolata.

Inoltre, alla luce del nuovo calendario si posticipano anche i termini per i versamenti delle rate che scadranno nel 2022. Di seguito le nuove scadenze per rientrare nella pace fiscale:

  • il 30 aprile 2022 cade il pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020;
  • il 31 luglio 2022 cade il pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2021;
  • il 30 novembre 2022 cade il pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2022.

Anche alle nuove scadenze previste per la rottamazione ter e del saldo e stralcio si applica la deroga ai mini ritardi: la norma prevede che i pagamenti tardivi effettuati entro cinque giorni dalla scadenza sono ritenuti validi ai fini della definizione agevolata.

Grazie all’emendamento approvato dal Senato vengono infine estinte le procedure esecutive eventualmente avviate in seguito alla decadenza dalla rottamazione ter o dal saldo e stralcio nei tre mesi in cui i contribuenti decaduti dalla pace fiscale erano stati chiamati a saldare i propri debiti maggiorati dagli interessi e delle sanzioni.

Il correttivo introdotto inoltre precisa che restano definitivamente acquisite e non sono ripetibili le somme relative ai debiti definibili ai sensi della rottamazione ter e del saldo e stralcio eventualmente già versate a qualsiasi titolo, prima dell’entrata in vigore del decreto Sostegni ter, ossia il 27 gennaio.

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