La definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente delle Riscossione può essere effettuata sia con il cosiddetto saldo e stralcio che con la rottamazione ter. Le due sanatorie seguono le stesse regole, ma hanno requisiti di accesso diversi, nonché diversi sconti e benefici per i contribuenti, tutti elementi di cui tener conto per capire a quale forma di definizione agevolata aderire.
Qualora un contribuente possa accedere sia alla rottamazione ter che al saldo e stralcio per i soggetti in difficoltà economica, infatti, è importante poter confrontare entrambi gli istituti per valutare la misura più conveniente.
Prima di procedere con questa analisi, ricapitoliamo brevemente i riferimenti normativi delle due sanatorie:
- La rottamazione ter è disciplinata dall’articolo 3 del D.L. n 119/2018 (Decreto Pace Fiscale)
- Il cosiddetto “saldo e stralcio” degli affidamenti eseguiti all’Agente della Riscossione è stato introdotto dall’art.1, commi da 184 a 198 della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
Saldo e stralcio: come funziona la sanatoria
La sanatoria introdotta dalla Legge di Bilancio riguarda i ruoli che derivano dall’omesso versamento di imposte e contributi ed è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, e derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.
Possono aderire al saldo e stralcio sono le persone fisiche in una comprovata e grave situazione di difficoltà economica: sono quindi esclusi i carichi delle società, sia di persone che di capitali, e di altri enti.
Inoltre, dal momento che la norma fa esplicito riferimento a omessi versamenti emersi in autoliquidazione, sulla base del contenuto delle dichiarazioni annuali, non rientrano nelle definizione agevolata:
- Le somme contestate a seguito di atti impositivi, come gli avvisi di accertamento, di liquidazione e di recupero del credito di imposta
- Le somme che emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibile e gli oneri deducibili da reddito complessivo non adeguatamente documentati.
Fatte queste precisazioni, vediamo i dettagli del saldo e stralcio.
La situazione di grave e comprovata difficoltà economica
Il saldo e stralcio del debito si applica, come previsto dai commi 186 e 187, a chi ha un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro. La percentuale da pagare per definire in via agevolata la cartella di pagamento, con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora, varia in funzione della situazione economica del debitore:
- ISEE fino a 8.500€: 16% di capitale e interessi
- ISEE tra 8.500 e 12.500 euro: 20% di capitale e interessi
- ISEE tra 12.500 e 20.000 euro: 35% di capitale e interessi
Nel caso in cui risulti aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, invece, la percentuale di pagamento sarà pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi.
Sono a carico del debitore, inoltre, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo indicati nella cartella di pagamento.
Sono sempre dovute le somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio e rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartelle di pagamento. L’aggio di riscossione sarà invece riparametrato in base alle somme da corrispondere al netto dello stralcio effettuato.
Come aderire al saldo e stralcio
Per aderire alla procedura di saldo e stralcio è necessario presentare il Modello SA-ST entro il 30 aprile 2019: nella domanda il debitore indica i carichi che rientrano nella sanatoria e che intende definire (pertanto la definizione può essere anche parziale) e il numero di rate in cui intende versare quanto dovuto.
I versamenti possono essere infatti rateizzati in due anni, con interessi al tasso del 2% annuo decorrenti dal 1 dicembre 2019. È sempre possibile decidere di pagare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019.
Se invece si opta per le rate, le scadenze per i versamenti, stabilite dal comma 190, sono:
- 30 novembre 2019 (35% dell’importo dovuto)
- 31 marzo 2020 (20% dell’importo dovuto)
- 31 luglio 2020 (15% dell’importo dovuto)
- 31 marzo 2021
- 31 luglio 2021
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti entro il 31 ottobre 2019, o in alternativa il rigetto, totale o parziale, dell’istanza. In questo ultimo caso, l’Agente della Riscossione notificherà al contribuente, laddove possibile, l’inclusione automatica dei debiti nella rottamazione ter. I relativi pagamenti potranno essere dilazionati in quattro anni, per un totale di 17 rate, che scendono a 9 nel caso in cui l’istanza dichiarata inammissibile per il saldo e stralcio contenga carichi precedentemente inclusi nella rottamazione bis e per i quali il contribuente non abbia versato quanto dovuto entro il 7 dicembre 2018.
Il comma 198, infine, stabilisce che le procedure da applicare al saldo e stralcio, per quanto non espressamente previsto dalla Legge di stabilità, sono quelle previste dall’art. 3 del D.L. 119/2017 per la rottamazione ter. Tali procedure riguardano sia le modalità di pagamento del debito che gli effetti collegati alla presentazione della domanda, con importanti conseguenze per il contribuente.
Le modalità di pagamento: i crediti con la Pubblica Amministrazione
Come detto, al saldo e stralcio si applicano le stesse modalità di pagamento previste per la rottamazione ter. È quindi possibile versare quanto dovuto tramite:
- Domiciliazione su conto corrente
- Bollettini precompilati rilasciati dall’Agente della Riscossione
- Versamento agli sportelli.
In questo ultimo caso si applica la disciplina prevista per accedere alla compensazione delle cartelle di pagamento per coloro i quali sono titolari della certificazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione: si tratta di un elemento fondamentale per il contribuente che, per il versamento delle singole rate, potrà utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per poter utilizzare i crediti in compensazione, questi devono essere inoltre oggetto di istanza o certificazione telematica proposta dal creditore attraverso una funzione dedicata nella piattaforma di certificazione dei crediti commerciali predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La certificazione può essere presentata da chiunque: nel caso il creditore sia una persona fisica, ad esempio un professionista, per accreditarsi nella piattaforma dovrà necessariamente passare attraverso la Pubblica Amministrazione nei confronti della quale è creditore, e quindi accedere alla piattaforma con le credenziali ricevute. Le comunicazioni circa il rilascio della certificazione o l’insussistenza o inesigibilità del credito saranno fornite tramite posta elettronica certificata.
Ottenuta la certificazione, il creditore può richiedere, alla scadenza delle singole rate, la compensazione del credito certificato con le somme rideterminata a seguito della procedura di saldo e stralcio.
Presentazione della domanda di saldo e stralcio ed effetti in capo al contribuente
Presentando il modello SA-ST si producono alcuni effetti rilevanti:
- Non possono essere avviate azioni esecutive e non è possibile disporre il fermo dei beni mobili registrati né ipoteche esattoriali
- Rimangono validi solo i fermi e le ipoteche già adottate alla data di presentazione della domanda
- Non si possono proseguire le procedure esecutive già avviate, a meno che non ci sia stato un primo incanto con esito positivo
- Non è possibile proseguire con il pignoramento presso terzi: le somme pignorate sul conto corrente dovrebbero tornare nella disponibilità del contribuente
- Sono sospesi i termini di decadenza e prescrizione relativi ai carichi definibili in via agevolata
- È possibile il rilascio del DURC, che potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente o omesso pagamento delle somme dovute o di una rata del piano di dilazione, ferma restando la tolleranza dei cinque giorni
- Sarà possibile erogare i rimborsi, che non possono essere oggetto di fermo, e ottenere i certificati di regolarità fiscale.