Si tratta di un evento probabilmente senza procedenti: lo sciopero dei commercialisti, annunciato dai sindacati in lotta contro gli Isa (Indici di affidabilità fiscale), riguarderà le udienze che si terranno dal 30 settembre al 7 ottobre 2019.
Lo sciopero indetto pone quindi la questione dell’individuazione di una disciplina applicabile, considerando sia il Codice di autoregolamentazione dei commercialisti sia le disposizioni in tema di processo davanti alle Commissioni tributarie.
Partiamo da quest’ultimo punto: ai sensi dell’articolo 12, Dlgs 546/1992, per le controversie il cui valore delle imposte in discussione non supera i 3.000 euro il contribuente può stare in giudizio da solo: in questi casi, quindi, lo sciopero dei commercialisti non dovrebbe avere impatti sulla causa in corso, che potrà procedere regolarmente.
Lo stesso articolo dispone, poi, che i ricorsi sottoscritti personalmente dal soggetto passivo, anche se superiori a 3.000 euro, non sono di per sé dichiarati inammissibili. In questi casi, infatti, il giudice ordina al contribuente di dotarsi di un difensore tecnico entro il termine stabilito dall’ordinanza. Se però il giudice non si accorge di questo difetto di assistenza tecnica, la controversia sarà comunque decisa ed eventuali doglianze recepite in appello.
Inoltre, seppur nella prassi sia la regola più frequente, nel processo tributario non c’è obbligo di udienza pubblica, che deve essere richiesta con un’apposita istanza di trattazione entro 10 giorni dall’udienza. In assenza di tale istanza, la causa sarà discussa in camera di consiglio, senza la presenza delle parti.
Dal momento che nel comunicato stampa relativo allo sciopero ci si riferisce espressamente alla partecipazione alle udienze, nel caso la controversia sia decisa in camera di consiglio, la causa procederà regolarmente.
Passando al Codice di autoregolamentazione del diritto allo sciopero dei commercialisti, è necessario considerare l’articolo 4, che regolamenta proprio l’astensione dalle udienze. In tale articolo si stabilisce che:
- l’adesione allo sciopero deve essere dichiarata in udienza, personalmente o tramite sostituto da designare secondo le modalità ordinarie
- in alternativa, di gran lunga preferibile, l’adesione allo sciopero può essere comunicata per iscritto entro due giorni prima dell’udienza, fornendo la stessa comunicazione anche ad altri professionisti eventualmente coinvolti nella trattazione della controversia.
Se si rispettano queste formalità, l’astensione è considerata come un “legittimo impedimento”, anche nel caso in cui non tutti i professionisti coinvolti abbiano aderito allo sciopero.
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