È entrato finalmente in vigore il decreto ministeriale relativo all’esecutività delle sentenze a favore del contribuente: il D.M. disciplina in particolare i casi in cui è prevista la prestazione di una garanzia da parte del contribuente.

 

Pubblicato il 13 marzo 2017 sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di concessione delle garanzie in presenza di sentenze tributarie immediatamente esecutive, anche se non ancora definitive, è in vigore dallo scorso 28 marzo.

Con il D.M. 6 febbraio 2017, n.22 diventano operative le nuove disposizioni in tema di Contenzioso Tributario: in particolare, le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, così come le sentenze emesse su ricorso avverso atti relativi alle operazioni catastali, sono immediatamente esecutive, anche se non ancora definitive.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto ministeriale.

 

Sentenze a favore del contribuente: le disposizioni in tema di garanzia

Nel caso in cui la sentenza di condanna a carico del Fisco o di Equitalia preveda un pagamento superiore a 10.000 euro (escluse le spese di lite), il giudice può disporre che il pagamento sia subordinato alla prestazione di un’idonea garanzia da parte del contribuente, ovviamente valutando le condizioni di solvibilità di quest’ultimo.

Lo scopo della garanzia è quello di evitare che, in caso di capovolgimento dell’esito del giudizio di secondo grado, il contribuente non possa restituire le somme già ricevute e diventi quindi insolvente. Ricordiamo, infatti, che l’esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente riguarda anche le sentenze non ancora definitive.

Il contribuente, quindi, anticiperà i costi della garanzia, che in caso di esito definitivo del giudizio saranno a carico della parte soccombente.

Il pagamento delle somme dovute deve essere eseguito entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza o dalla presentazione della garanzia da parte del contribuente, qualora il giudice stabilisca che sia dovuta. In caso di mancata esecuzione della sentenza, il contribuente, o il suo rappresentante, può rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale per richiederne l’osservanza. Se invece il giudizio è in un grado successivo, sarà necessario rivolgersi alla Commissione Tributaria Regionale.

 

Quando potrebbe essere necessario presentare una garanzia in caso di sentenza a favore del contribuente?

Il decreto individua quattro casistiche nelle quali è possibile prevedere la garanzia:

  • il pagamento di somme superiori a 10.000 euro, escluse le spese di lite, da parte dell’ente impositore;
  • la sospensione dell’atto o una sentenza sfavorevole per il contribuente;
  • sospensioni che hanno per oggetto risorse proprie tradizionali oppure IVA all’importazione;
  • richieste di misure cautelari dell’ente impositore, come ipoteche e sequestri conservativi.

La garanzia deve essere costituita:

  • sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • in forma di fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale, purché l’ente impositore ritenga che siano presenti adeguate garanzie di solvibilità;
  • in forma di polizza fideiussoria rilasciata da una impresa assicuratrice.

In caso il soggetto favorito in giudizio sia una piccola o media impresa, le garanzie possono essere prestate anche da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, iscritte all’apposito albo. Nel caso di gruppi di società con un bilancio superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata con un’assunzione diretta di responsabilità della società capogruppo.

Infine, la garanzia deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del Direttore generale delle finanze e deve avere ad oggetto la restituzione integrale della somma pagata al contribuente, inclusi gli interessi.

L’ente impositore, beneficiario della garanzia, deve comunicare al garante le somme dovute via posta elettronica certificata oppure con una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il pagamento delle somme dovute deve quindi essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

 

Sentenze esecutive pro contribuente: quanto dura la garanzia?

La durata della garanzia è disciplinata dal decreto ministeriale e varia in base alle ipotesi per le quali viene prestata:

  • in caso di pagamento a carico dell’ente impositore di somme superiori a 10.000 euro, la garanzia deve essere prestata fino al nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che rende definitivo il giudizio, oppure fino al termine del nono mese successivo all’estinzione del processo;
  • in caso di sospensione dell’atto o sentenza sfavorevole, la garanzia deve essere prestata fino al nono mese successivo a quello del deposito del provvedimento conclusivo della fase del giudizio che ha disposto la sospensione. La garanzia si annulla automaticamente dalla data di deposito della sentenza favorevole al contribuente;
  • in caso di sospensioni riguardanti risorse proprie tradizionali o Iva all’importazione, la garanzia è in vigore fino al nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che rende il giudizio definitivo oppure fino al termine del nono mese successivo all’estinzione del processo;
  • in caso l’ente impositore richieda misure cautelari, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello della definitività dell’atto impositivo, dell’atto di contestazione oppure del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

 

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