La Corte di Cassazione ha stabilito, in una recente ordinanza ha stabilito che, anche nell’ambito del processo tributario, è possibile l’applicazione della sospensione del procedimento. Tale applicazione può essere disposta se risultano pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti differenti ma legati da un rapporto di pregiudizialità, in modo che la definizione di uno sia presupposto logico dell’altro. In tal modo si evita l’insorgere di conflitto di giudicati nell’ambito del processo tributario, quando un procedimento costituisce appunto il presupposto indispensabile per la definizione dell’altro.
Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio la decisione della Cassazione. L’ordinanza n. 16212 del 20 giugno 2018 stabilisce che l’istituto della sospensione nel contenzioso tributario si applica nell’ipotesi della rettifica di una perdita, in conseguenza del maggior reddito accertato negli anni precedenti. In tal caso, infatti, è necessario attendere il giudizio definitivo sulle ragioni dell’incremento del reddito prima di poter procedere con tale rettifica.
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate, in seguito ad una verifica fiscale, ha notificato degli avvisi di accertamento ad un ente, con l’obiettivo di recuperare a tassazione il maggior reddito emerso negli anni di imposta sotto esame. Come conseguenza del maggior reddito accertato, perciò, le perdite fiscali dichiarate e riportate negli anni successivi venivano meno.
L’ente ha impugnato tali provvedimenti, richiedendo inoltre la sospensione dei processi in merito agli anni di imposta per i quali la perdita era stata rettificata. Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma la decisione non è stata poi confermata dalla Commissione tributaria regionale, che non ha ritenuto opportuno applicare la sospensione del processo tributario.
Contro questa decisione, il contribuente è ricorso in Cassazione, sostenendo la violazione del Codice di procedura civile in merito alla sospensione dei processi sorti dalla stessa verifica fiscale.
La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso del contribuente, allineandosi ad un orientamento ormai consolidato e chiarendo che anche in ambito tributario è legittima l’applicazione della sospensione del processo, nei casi in cui, come detto prima, siano pendenti davanti a giudici diversi dei procedimenti legati da un rapporto di pregiudizialità.
Nel caso preso in considerazione, la pregiudizialità tra i due giudizi è evidente: la rettifica della perdita infatti era determinata dal maggior reddito accertato, per cui era necessario attendere il giudizio definitivo in merito alle ragioni dell’incremento.
Il Giudice deve quindi sospendere il giudizio in attesa delle pronunce sui giudizi di impugnazione degli accertamenti per gli anni pregressi.