Il Dl 129/2020 ha sospeso fino alla fine dell’anno il pagamento delle cartelle esattoriali per le quali i 60 giorni dalla notifica scadono nel periodo della moratorio oppure per le quali le rate delle dilazioni erano in essere all’8 marzo scorso. Gli importi non versati dovranno essere corrisposti in un’unica soluzione entro la fine di gennaio 2021, con alcune eccezioni.
Agenzia delle Entrate – Riscossione ha infatti aggiornato dopo l’uscita del decreto le FAQ presenti sul sito. Tali FAQ confermano che chi ha ricevuto una cartella di pagamento a ridosso dell’8 marzo può presentare domanda di dilazione entro il 31 gennaio 2021 in base alla normativa ordinaria di cui all’articolo 19 del Dpr 602/1093. Se la domanda viene accolta, il contribuente dovrà poi rispettare le scadenze delle singole date, senza tenere in considerazione il termine del 31 gennaio. Ma questa non è l’unica opportunità possibile.
Dilazione pagamento cartelle esattoriali: le diverse opportunità
Ad esempio, se il contribuente ha ricevuto in passato cartelle o avvisi di accertamento esecutivo scaduti da tempo, per i quali non ha richiesto la dilazione, potrà richiedere per la prima volta un piano di rientro, in quanto l’articolo 19 non prevede alcun termine per la proposizione dell’istanza di rateizzazione. Tuttavia, è consigliabile che tale domanda venga presentata prima che l’agente della riscossione inizi le operazioni di recupero coattivo. In questo caso infatti, poiché si hanno di fronte debiti scaduti prima dell’8 marzo, è opportuna trasmettere istanza di rateizzazione entro il 31 dicembre e non entro il 31 gennaio: la circolare 25/2020 dell’Agenzia delle Entrate, infatti, riporta come in queste situazioni le azioni esecutive possano partire già dal 1 gennaio 2021.
Inoltre, è comunque vantaggioso anticipare al 31 dicembre 2020 la presentazione delle domande di rateizzazione, perché l’articolo 68 del Dl 18/2020, dopo le modifiche del decreto di ottobre, prevede che tutte per le dilazioni non scadute all’8 marzo, oltre a quelle richieste entro fine anno, il limite per il quale si decade dal piano di rientro sia da cinque a dieci rate non pagate, anche non consecutive. Per le domande trasmesse dall’anno prossimo, invece, si torna al limite originario di cinque rate non pagate.
Rate non pagate durante la moratoria
A tal proposito, è bene fare una riflessione. Se il contribuente omette tutte il pagamento di tutte rate in scadenza in questo periodo di sospensione, incorre nell’omissione di dieci rate non versate: pertanto, se non versa entro gennaio 2021 l’intero debito maturato, il piano di rientro decadrà. Se si vuole evitare questa conseguenza, quindi, è opportuno versare alcune delle rate in scadenza nel periodo della moratoria, così da restare al di sotto del limite previsto dalla legge. In tal modo, da gennai 2021 il contribuente potrà proseguire con il pagamento mensile della rateizzazione originaria.
Le FAQ dell’Agenzia prevedono anche la facoltà del pagamento anticipato, a fronte di un interesse specifico del debitore, come nell’esempio di chi paga la prima rata della dilazione volendo sospendere un fermo amministrativo già iscritto.
Infine, per le somme inferiori a 60 mila euro, la durata del piano di rientro viene stabilita dal contribuente stesso, mentre in caso di somme superiori dipenderà dal valore Isee o dai dati contabili.
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