Il fenomeno dello spam è tristemente noto a tutti: si tratta di una pratica che consiste nell’invio continuo di messaggi di posta elettronica, prevalentemente a scopo pubblicitario. Lo spam può essere molto fastidioso, ma anche pericoloso, perché può nascondere tentativi di furto dei dati personali del destinatario.
Lo spam non è un fenomeno che interessa esclusivamente la mail, ma anche gli sms, i messaggi sui social come Facebook e le chiamate indesiderate. La caratteristica principale dello spam è quella di fornire agli utenti informazioni non richieste, perché i messaggi sono inviati in modo massivo e indiscriminato.
Lo spam può interessare i nostri indirizzi di posta elettronica personali, ma sempre più spesso colpisce anche quelli aziendali o professionali. Su questo tema è recentemente intervenuta l’Autorità per la Privacy, che in un provvedimento vieta l’invio di messaggi promozionali alle caselle di Posta Elettronica Certificata dei professionisti.
Spam e PEC dei professionisti: il caso
Il provvedimento del Garante era rivolto ad una società che, dopo aver reperito online gli indirizzi PEC di migliaia di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai ed esperti contabili, aveva inviato a questi ultimi diverse mail pubblicitarie.
Gli indirizzi PEC dei professionisti possono essere reperiti nel registro Ini-PEC, l’indice nazionale dei domicili digitali, ma anche nel sito del Registro Imprese e negli elenchi pubblicati da alcuni ordini provinciali. L’utilizzo di tali indirizzi, però, è permesso solo alle Pubbliche Amministrazioni, in merito alle comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi. I soggetti privati, quindi, non possono inviare mail alle PEC dei liberi professionisti.
Nel dettaglio, non solo è illecito l’invio di mail pubblicitarie alle PEC dei professionisti, ma anche il reperimento non autorizzato di tali indirizzi. Inoltre il Garante specifica che il consenso preventivo al trattamento dei dati personali è fondamentale per l’invio di mail di natura non istituzionale, come appunto quelle promozionali. In mancanza di tale consenso preventivo, quindi, il mittente è sanzionabile e deve sospendere immediatamente l’invio di mail in contrasto con quanto stabilito dalla normativa a tutela della privacy.