Il decreto Sostegni, oltre a prorogare ulteriormente il periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, prevede anche delle disposizioni in tema di stralcio delle cartelle di pagamento, o “annullamento dei carichi”. Dopo le diverse ipotesi circolate, la versione definitiva del provvedimento si presenta in versione ristretta, in quanto il nuovo decreto ha ridotto il perimetro applicativo relativo allo stralcio, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.
Vediamo i dettagli.
I debito oggetti di stralcio delle cartelle di pagamento
L’art. 4 del decreto prevede l’annullamento automatico dei debiti che, all’entrata in vigore del decreto, abbiano un importo residuo inferiore ai 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, e risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, purché ricompresi nelle definizioni di cui:
- all’art. 3, D.L. n. 119/2018 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione);
- all’art. 16-bis, D.L. n. 34/2019 (Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione);
- all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
- le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014
- l’IVA riscossa all’importazione.
Chi può beneficiare dello stralcio
- alle persone fisiche che, nel periodo di imposta 2019, abbiano conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, abbiano conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.