La pace fiscale allo studio del Governo promette di potenziare gli strumenti deflativi del contenzioso tributario a disposizione del contribuente. L’obiettivo è ridurre costi, numeri e durata delle liti tributarie.
In attesa di conoscere tutti i dettagli nella nuova Legge di Bilancio iniziamo a ripassare il funzionamento degli strumenti deflativi del contenzioso tributario: abbiamo già parlato dell’interpello, ora continuiamo con ravvedimento operoso, definizione bonaria degli atti di accertamento e adesione ai processi verbali di constatazione, per concludere con l’adesione agli inviti di contraddittorio.
Il ravvedimento operoso come strumento deflativo
Questo strumento deflativo è disciplinato dall’art.13 del D.Lgs. n.472/1997. Permette di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando do uno sconto sulle sanzioni previste dall’art.13 del D.Lgs. n.471/1997.
Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che la violazione che si vuole regolarizzare non sia stata già notificata dall’amministrazione finanziaria o che non siano state svolte ispezioni o verifiche di cui l’autore della violazione sia a conoscenza.
In caso di ravvedimento operoso, il contribuente ha diritto a una riduzione della sanzione pari a:
- un decimo del minimo, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione. È il cosiddetto ravvedimento breve, che consente anche di beneficiare di un’ulteriore riduzione per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni; in tal caso la riduzione è pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo
- un ottavo del minimo, se la posizione viene regolarizzata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel coros del quale è stata commessa la violazione, o entro l’anno dall’omissione o dell’errore nel caso non sia prevista dichiarazione periodica; in questi casi si parla di ravvedimento lungo
- un decimo del minimo della sanzione prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione,se questa viene presentata con un ritardo di non più di 90 giorni; oppure un decimo del minimo della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione sull’imposta sul valore aggiunto, qualora venga presentata con un ritardo di non oltre 30 giorni.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere effettuato insieme a quello per la regolarizzazione del tributo, se dovuto, e a quello degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
Strumenti deflativi: la definizione degli atti di accertamento
Il contribuente ha la possibilità di definire gli avvisi bonari notificati dalla pubblica amministrazione provvedendo al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso.
In caso l’avviso sia scaturito a seguito di controlli automatizzati (previsti dall’art.36 bis, DPR 29/9/1973, n.600 e basati sulla dichiarazione fiscale presentata dal contribuente o dal sostituto d’imposta), con un pagamento tempestivo è possibile ridurre di un terzo le sanzioni e versare solo gli intessi maturati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Se gli avvisi invece derivano da controlli formali, il contribuente può ridurre la sanzione a due terzi e versare solo gli intessi maturati entro l’ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui è stata elaborata la comunicazione.
Le somme dovute possono essere dilazionate in sei rate trimestrali di pari importo o, se l’importo supera i 5.000€, fino a venti rate trimestrali.
Adesione ai processi verbali di constatazione
Questo strumento deflativo è volto alla definizione dell’obbligazione ancor prima della notifica di avviso di accertamento e quindi in assenza di contraddittorio con l’Amministrazione. L’adesione può applicarsi esclusivamente al contenuto integrale del verbale di costatazione notificato al contribuente, che deve comunicare la sua intenzione all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate e all’organo che ha redatto il verbale, entro 30 giorni dalla consegna.
Entro i 60 giorni successivi, l’Ente notificherà al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento.
Con l’adesione le sanzioni sono ridotte ad un sesto e l’importo dovuto può essere dilazionato, senza dover presentare alcuna garanzia, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.
L’adesione agli inviti al contraddittorio
L’ultimo degli strumenti deflativi che vediamo in questa sede permette al contribuente di aderire agli inviti a comparire di cui all’art.5 del D.Lgs. 19/06/1997 n. 218, riguardanti le imposte sui redditi o l’IVA emessi a partire da primo gennaio 2009, o quelli in merito ad imposte dirette diverse dall’IVA emessi dal 29 gennaio 2009.
L’adesione deve essere comunicata all’ufficio competente; nel caso di pagamento rateale è necessario comunicare anche il numero di rate prescelto. Insieme alla comunicazione bisogna quindi versare quanto dovuto, entro il quindicesimo giorno antecedente alla data fissata per la comparizione.
In questo modo le sanzioni sono ridotte ad un sesto e l’importo può essere dilazionato, fino ad un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.