Le linee guida relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze sono state pubblicate con la delibera n. 1230 del 10 novembre 2020 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Precisiamo prima di tutto che l’art. 27 del DL N. 137 del 28 ottobre 2020, individuando le misure urgenti per lo svolgimento del processo tributario, dispone per i capi degli uffici la possibilità di autorizzare:
- lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto
- in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, la decisione sulla base degli atti per le controversie già fissate per la trattazione pubblica
- la trattazione scritta, nel caso in cui sia richiesta la discussione ma non sia possibile procedere con il collegamento da remoto, con un termine per il deposito delle memorie conclusionali non inferiore a 10 giorni prima dell’udienza e di 5 giorni prima dell’udienza per memorie di replica.
Inoltre si prevede che i membri che compongono i collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli dove si trova la commissione di appartenenza possano essere esonerati dalla partecipazione alle udienze o alla camere di consiglio che si svolgono presso la sede della Commissione, previa apposita richiesta.
La delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sottolinea poi come la norma non vieti di continuare a celebrare le udienze in presenza, se le condizioni sanitarie e locali lo consentono, valutando sempre i rischi a cui si espongono i protagonisti del processo, ossia giudici, ausiliari, difensori e personale di segreteria.
In caso si proceda con la trattazione delle udienze in presenza, sarà sempre necessario:
- mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- rispettare il divieto di assembramento.
Per quanto riguarda invece il collegamento da remoto, il Consiglio di Presidenza ha rilevato l’indisponibilità delle dotazioni informatiche per lo svolgimento di udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto e perciò evidenzia che per la decisione in camera di consiglio dei ricorsi a trattazione scritta, la situazione di emergenza in corso permette l’utilizzo di tecnologie adeguate ed individuate dal Presidente del collegio.
Inoltre si sottolinea come, nonostante l’art. 27 citato si riferisca solo alle cause fissate per la trattazione in udienza pubblica, la possibilità di avvalersi della trattazione scritta riguarda anche le udienze camerali partecipate.
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