Il Garante per la Privacy ha espresso parere positivo nei riguardi del decreto direttoriale contenente le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze da remoto nell’ambito del Processo Tributario Telematico. Il parere, rilasciato il 15 ottobre 2020, riporta anche alcune osservazioni sullo schema direttoriale, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 4, D.L. n. 136/2018, così come modificato dal decreto Rilancio, recante misure urgenti in materia di giustizia tributaria digitale.
Tale norma prevede la possibilità di partecipare da remoto all’udienza tributaria, possibilità di cui possono avvalersi le parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo, con apposita istanza da depositare in segreteria e notificare alle parti costituite.
L’adozione di tale provvedimento rientra nel contesto dello stato di urgenza e necessità scaturito con l’emergenza sanitaria Covid-19, ma in realtà si colloca in un percorso più complesso di informatizzazione del contenzioso tributario; pertanto il decreto direttoriale si limita a definire le modalità operative per la preparazione del collegamento e lo svolgimento delle udienze da remoto, fermo restando gli applicativi già in uso nel Processo Tributario Telematico.
La piattaforma per le udienze da remoto
Per lo svolgimento delle udienze a distanza si utilizzerà una piattaforma tecnologica le cui infrastrutture sono gestite da SOGEI per conto del MEF: in questo modo si evita di ricorrere a soluzioni cloud che potrebbero comportare trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi, anche alla luce della decisione della Corte di giustizia UE del 16 luglio 2020 nella causa C-311/18.
In tal senso, è stato suggerito al MEF di rendere più trasparente il fatto che la piattaforma tecnologica scelta per lo svolgimento delle udienze da remoto utilizzi solo ed esclusivamente infrastrutture collocate all’interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero, ma anche di di individuare requisiti tecnici e di sicurezza che devono essere rispettati dai dispositivi utilizzati per il collegamento a distanza dalle parti.
Bisogna infatti sottolineare come lo svolgimento a distanza delle udienze tributarie comporti il trattamento di dati personali ulteriori rispetto a quelli indicati esplicitamente dal Ministero, come gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e i recapito telefonici dei difensori.
Inoltre, nel decreto direttorio non si prende in considerazione il caso in cui una delle parte stia in giudizio personalmente, ossia non si avvalga di assistenza tecnica, facoltà prevista dalle norme del processo tributario. In tal caso è lecito supporre che il Ministero tratterà anche i dati di contatto delle parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica. La gestione di una piattaforma di videoconferenza infatti comporta inevitabilmente il trattamento dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche che si realizzano tramite la piattaforma stessa.
L’udienza al distanza nel Processo Tributario Telematico
Il collegamento da remoto all’udienza a distanza è consentito a chiunque sia in possesso del link generato dall’ufficio di segreteria della Commissione tributarie e comunicato alle parti: non sono infatti previsti sistemi di autenticazione informatica per le parti che partecipano all’udienza.
Il Garante per la Privacy ha quindi evidenziato la necessità di modificare tale formula, specificando che sarà previsto un link diverso per ogni udienza a distanza e che tale link è strettamente personale e non cedibile a terzi; inoltre si consiglia di valutare l’adozione di misure tecniche e organizzative che accertino l’identità dei soggetti che si collegano per partecipare alle udienze da remoto.
Infine, la norma non prevede che sia resa l’informativa sul trattamento dei dati personali, che invece andrebbe fornita alla parte per una valutazione consapevole, anche dal punto di vista della protezione dei dati, in modo che sia possibile aderire o meno all’udienza da remoto, grazie ad un apposito atto di adesione.